La sentenza della Corte di Cassazione, con numero di provvedimento 23861/17, ha fatto chiarezza su una situazione di estrema importanza, che riguarda i docenti assunti con contratto a tempo determinato. Il Tribunale ha specificato che, per quanto concerne i tempi di impugnazione di un licenziamento, non c'è differenza tra un contratto a tempo determinato ed un contratto a tempo indeterminato. In poche parole, i docenti precari, per poter contestare un loro licenziamento, hanno 60 giorni di tempo per impugnarlo, stessa tempistica concessa ai docenti di ruolo licenziati.

Docente condannato a 4000 euro di spese legali

La situazione è emersa grazie alla disputa di un docente con contratto a tempo determinato di una Scuola media, assunto dal gennaio al giugno del 2012.

Il docente, su segnalazione di alcuni addetti ai lavori, presso l'istituto in cui prestava servizio, è stato, prima sospeso (durante il mese di marzo) e, successivamente, sollevato dall'incarico ottenuto nel mese di gennaio, poche settimane prima che si concludesse il contratto a tempo determinato stipulato.

A questo punto, il diretto interessato decideva di impugnare il provvedimento di licenziamento, attuato dal Dirigente Scolastico dell'istituto in questione, ma il ricorso veniva respinto, sia in primo che in secondo grado, per via dei termini di impugnazione scaduti, in quanto oltre i 60 giorni previsti dall'articolo 6 della legge 604/1966, riguardante le norme sui licenziamenti individuali.

Il docente, per mano del suo legale, si rivolgeva alla Corte di Cassazione, sostenendo che il termine di scadenza di impugnazione di 60 giorni valesse solamente per i docenti di ruolo e non per i docenti con contratto a tempo determinato.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, però, respinge la tesi del docente, in quanto non è presente alcuna differenza tra i docenti precari e i docenti di ruolo per presentare ricorso, motivando questa teoria con il già citato articolo 6 della legge 604/1966 e sottolineando che i 60 giorni di tempo di impugnazione si applicano a tutti i casi di invalidità di licenziamento, concludendo che non è presente alcun motivo per il quale l’ipotesi del licenziamento per giusta causa di un regolare rapporto di lavoro a tempo determinato debba restare estraneo a queste tempistiche.

Per questo motivo, i giudici della Corte di Cassazione hanno respinto la richieste del docente precario condannandolo anche alle spese legali di 4000,00 euro.