Una buona e una cattiva notizia per gli aspiranti al conferimento di incarichi a tempo determinato per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente nelle scuole. Il disegno di legge di bilancio 2018, in discussione al Senato prevede un'importante deroga al divieto di conferimento delle supplenze introdotto con la legge di stabilità 2015. La novità dovrebbe rendere più probabile, per gli aspiranti supplenti, ambire al conferimento di un incarico di supplenza rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, che aveva limitato il ricorso alle supplenze a casi eccezionali, escludendolo, peraltro, del tutto per gli assistenti tecnici.

Dalla Ragioneria Generale dello Stato arriva, invece, una brutta tegola per quanti, in queste ore, attendono con impazienza la notizia dell'uscita del modello D3 per la scelta delle scuole (attesa verosimilmente dopo il 1° dicembre) ritenendo, probabilmente, di poter ottenere incarichi di supplenza già dall'anno scolastico in scorso. Secondo il Dipartimento del Ministero dell'Economia e Finanze, al contrario, i tempi per la ricostituzione delle graduatorie per il prossimo triennio 2017/2020 saranno piuttosto lunghi e difficilmente le stesse entreranno in vigore entro il termine dell’anno scolastico 2017/2018. Vediamo quindi più in dettaglio cosa si prevede per gli aspiranti supplenti nel prossimo triennio.

Personale ATA: deroga al divieto di conferimento di contratti a tempo determinato per assistenti amministrativi e tecnici

Il comma 1 dell'art. 54 della nuova legge di bilancio ha previsto, in deroga all'art 1 co. 332 della legge 190/2004 (legge di stabilità 2015), che possano essere nominati supplenti brevi in sostituzione sia degli assistenti tecnici che degli amministrativi a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

A legislazione vigente (e fintanto che la nuova norma non potrà esplicare i suoi effetti) è previsto il divieto assoluto di sostituzione degli assistenti tecnici ed una remota possibilità di sostituzione per quelle (poche) scuole che non abbiano in organico di diritto (quindi non effettivamente presenti ma titolari nella scuola) almeno tre assistenti amministrativi

Resta invece invariato il divieto per i collaboratori scolastici nei primi 7 giorni di assenza (mitigato dalla circolare ministeriale n.

2116 del 30/09/2015 che prevede una deroga in via amministrativa in casi eccezionali e sotto la diretta responsabilità del Dirigente scolastico). Secondo la Cgil scuola la norma, viene senz'altro incontro alle richieste degli oltre 70000 amministrativi che hanno firmato per la campagna #sbloccATA ma non basta a risolvere definitivamente i disservizi creati dalla normativa attualmente in vigore, specie in considerazione della crescente complessità della scuola e dei continui trasferimenti di competenze che renderebbero indispensabile la completa abrogazione dei divieti di sostituzione previsti dalla legge di stabilità 2015.

ATA III fascia: improbabile una rapida approvazione delle nuove graduatorie definitive per il triennio 2017-2020. La nota della Ragioneria

Le scuole, pur nelle difficoltà sopra rappresentate, sono senz'altro a lavoro per la comunicazione dei nuovi punteggi e la formulazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al conferimento di incarichi di supplenza. Alla pubblicazione della graduatoria faranno seguito i reclami e l'esame degli stessi da parte delle segreterie ed infine potrà essere stipulata la graduatoria definitiva che, come detto, secondo la Ragioneria Territoriale dello Stato, tarderà ad arrivare. Lo stesso MEF, come richiesto dal MIUR, ha comunque ammesso il ricorso alle cosiddette nomine "fino all'avente titolo" ai sensi dell'art.

40 della L.449/97 procedura che, ovviamente, lascia aperto uno spiraglio sulla possibilità che le graduatorie 2017-20 possano essere utilizzate già nell'anno scolastico in corso.

La stessa Ragioneria, nella suddetta nota, riscontrando una specifico quesito del MIUR del 22 settembre ha invece escluso la possibilità per il personale con incarico a tempo indeterminato di poter accettare supplenze, ai sensi dell’articolo 59 CCNL, fino ad avente diritto. Tale procedura secondo il MEF, infatti, comprometterebbe la stabilità degli organici prevista dalla stessa L. 107/15 e, con essa, l’integrità e la continuità dell’anno scolastico sia dal punto di vista amministrativo che didattico.