E' un dato di fatto che la popolazione italiana stia invecchiando ad un ritmo sempre più veloce. E non solo. Come dimostrano le frequenti notizie di cronaca, soprattutto in questo periodo dell'anno, molti subiscono lesioni o danni a causa di comportamenti poco prudenti durante i festeggiamenti di Capodanno. Questo genera dei costi sociali sulla collettività e dei bisogni di assistenza regolare, soprattutto domiciliare, di queste persone per un periodo più o meno lungo o su base permanente. Di conseguenza, la figura della o del badante è divenuta centrale nella nostra società.

Fino al punto che anche la Corte di Cassazione si è occupata di questa nuova figura professionale in molte sue pronunce. Ultima, in ordine di tempo, quella relativa al verdetto n°24 della Sezione Lavoro depositata proprio ieri, 3 gennaio 2018. Con questa pronuncia, il Supremo Collegio ha stabilito il diritto della badante a godere di 11 ore continuative di riposo quotidiano. Vediamo di capire meglio su quali basi fattuali e giuridiche gli Ermellini sono arrivati a tale conclusione.

I fatti alla base della decisione della Corte

I supremi giudici si sono trovati a decidere il caso di una onlus di Lecco che chiedeva ai propri collaboratori e assistiti di derogare a quanto stabilito nel contratto nazionale che disciplina la fornitura del servizio di badante.

La onlus, infatti, sosteneva che le ore di riposo dei suoi collaboratori non dovessero, necessariamente, essere consecutive. Questo in base ad una, ormai, errata interpretazione del disposto del contratto nazionale Uneba. Secondo la onlus, infatti, il contratto nazionale non dichiarava esplicitamente che le ore di riposo dovessero essere consecutive lasciando intendere, a suo modo di vedere, che le parti contraenti fossero libere di derogare a questa prassi.

Le motivazioni della sentenza

Da parte loro, i supremi giudici hanno confermato l'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello di Milano che negava qualsiasi facoltà di deroga delle parti contraenti al dovere di rispettare le 11 ore di riposo continuativo. Per di più, nel caso specifico, notano gli Ermellini, non risulta dalla documentazione presentata che la onlus adottasse un'articolazione oraria che consentisse il riposo ogni 11 ore, anche se non consecutive.

Il totale delle ore di riposo, infatti, era al massimo di 10.

Il Giudice di legittimità ha ricordato, poi, che se anche il contratto nazionale non è specifico sul punto vi è un'altra norma che si applica in questo caso, cioè il decreto legislativo 66 del 2003 che, recependo una direttiva comunitaria, ha esteso a tutti i lavoratori il diritto alla fruibilità continuativa delle 11 ore di riposo, eccezion fatta per i lavori in cui è richiesta la reperibilità o caratterizzati da periodi di lavoro frazionati.

Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha confermato il diritto ai riposo continuativo ed anche la multa di circa 14 mila euro inflitta alla onlus dal Ministero del Lavoro in sede di giudizio di merito. Per di più, a causa di mutamenti legislativi intervenuti in corso di giudizio, tale multa dovrà essere ricalcolata.