Di recente il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, parlando davanti ad una Commissione parlamentare ha proposto di rendere immediatamente esecutive le multe stradali. Ora la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, è ritornata sull'argomento per delineare, con maggiore chiarezza, i limiti della tolleranza consentita dal nostro Codice della Strada. In particolare, il Giudice di legittimità concentrandosi, ovviamente, sulle contravvenzioni per eccesso di velocità ha, indirettamente, risposto al quesito se sia valida la multa comminata per uno scarto dalla tolleranza di un solo chilometro.

Un apparente contrasto di giurisprudenza

La questione non è di poco conto, non solo perché può incidere, anche in maniera pesante, sulle tasche di noi automobilisti.

Ma anche perché ha dato risposta ad un apparente contrasto di giurisprudenza. Infatti, alcuni tribunali di grado inferiore sostenevano la nullità della sanzione per uno scarto così modesto. Mentre altri si attenevano strettamente al dato letterale della norma. Ad esempio, il Tribunale di Vasto nel 2015, coordinando le disposizioni del Codice della Strada in tema di eccesso di velocità con l'articolo 131 bis del Codice Penale che, espressamente, disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ha deciso per la nullità della sanzione amministrativa.

Le motivazioni della sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, però, nella sentenza 24389/2017 del 16 ottobre 2017, è di avviso contrario.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, non sarebbe possibile applicare nessuna ulteriore grado di tolleranza rispetto a quello già consentito dalla norma. Quindi, stando al tenore letterale della norma, il superamento della tolleranza del 5% anche di un solo chilometro non inficia la validità della sanzione amministrativa. Comunque, precisa il Giudice di legittimità, la norma in questione, cioè la legge 689/81 sulla depenalizzazione delle sanzioni amministrative, stabilisce esclusivamente una presunzione di responsabilità verso chi viola la norma.

Di conseguenza, l'automobilista ha il dovere, a sua tutela, di dimostrare che il superamento del limite di velocità è stato dovuto ad un fatto a lui non imputabile o per sua colpa.

Si precisa, infine, che il Codice della Strada prevede già, come dicevamo, una tolleranza del 5%. Di conseguenza, se su una strada il limite è, ad esempio, 110 Km/h, il limite di tolleranza sarebbe 115,5 Km/h, approssimato a 116 Km/h. Di conseguenza, la multa scatta a 117 Km/h. E, dato che secondo il Supremo Collegio non è possibile applicare ulteriori tolleranze, la multa è pienamente valida.