Il mercato dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, sta mostrando segnali di ripresa in Italia a due cifre: ben il 30% in più di erogazioni da gennaio a luglio 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013. Un'ulteriore spinta alla ripresa dei mutui potrebbe arrivare dal fondo di garanzia istituito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre scorso: affinché sia operativo manca solo il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e l'Abi, l'Associazione Bancaria Italia che disciplinerà l'accesso delle banche alle garanzie stesse e darà avvio alla concessione dei mutui.

Vediamo insieme cos'è, allora, il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, come funziona, a chi spetta e per quali requisiti. Il Fondo prevede la garanzia da parte dello Stato fino al 50% della quota capitale sui mutui ipotecari al fine di acquistare, ristrutturare e migliorare l'efficienza energetica degli immobili desinati a prima casa. L'importo totale del fondo è di 600 milioni di euro complessivi per il triennio 2014/2016: la gestione dello strumento sarà affidata alla Consap, concessionaria di servizi assicurativi e pubblici, controllata interamente dal Mef. Alla Consap spetterà il compito di esaminare le domande, istituire le pratiche ed erogare le somme a garanzia in caso di esito positivo.

Fondo Garanzia mutui prima casa: le condizioni per accedere e cosa succede in caso di inadempimento

Hanno priorità ad accedere al fondo le coppie giovani, le famiglie costituite da un solo genitore con figli al di sotto dei 18 anni e i giovani di età non superiore ai 35 anni che abbiano un contratto di lavoro "atipico".

Nel momento in cui il mutuatario fa domanda, è necessario che non sia proprietario di altri immobili ad uso abitativo: fanno eccezione gli immobili acquisiti per successione o in uso gratuito a fratelli o genitori. Inoltre, la prima casa da acquistare o da riqualificare non deve riguardare le categorie catastali A1, A8 e A9 ovvero quelle definite "signorili", o collocate in ville o, ancora, relative a castelli e palazzi di pregio.

In caso di inadempimento del mutuatario che ha avuto accesso al fondo, passati 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata (anche nel caso in cui sia stata pagata parzialmente), la banca informa il gestore. Trascorsi 12 mesi da questa comunicazione, l'istituto bancario invia al mutuatario l'intimidazione di pagamento: se quest'ultimo non salda entro 6 mesi, la banca creditrice chiederà al gestore l'intervento del fondo di garanzia. Il mutuatario, quindi, resterà debitore e dovrà restituire le somme pagate dal fondo oltre agli interessi calcolati dalla data in cui il Fondo ha pagato il debito alla banca fino al giorno in cui il debitore stesso ha proceduto al rimborso.