Allo start il d.lgs. 21/04/2016 n. 72, che recepisce la direttiva 2014/17/UE. La nuova disciplina sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 117 del 20 maggio 2016, entra in vigore. Il decreto è composto di soli quattro articoli: modifiche al d.lgs. 1/9/1993 n. 383 (T.U. bancario) (art.1) e al d.lgs. 13/08/2010 n. 141 (art. 2); disposizioni transitorie (art. 3); clausola di invarianza finanziaria (art. 4) Ecco le principali novità previste dalla nuova normativa, tutte contenute nell’art.

1.

Clausola anti-insolvenza

Costituisce inadempimento contrattuale il mancato pagamento di un importo pari a diciotto rate mensili. Al momento della stipula del contratto di mutuo immobiliare garantito da ipoteca le parti possono pattuire la restituzione o il trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di morosità del mutuatario (art. 1 comma 3). Il debito residuo si estingue anche se superiore al valore dell’immobile, fermo restando il diritto del mutuatario all’eccedenza. Il valore del bene immobile è stimato da un perito scelto concordemente dalle parti: in caso di disaccordo è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola deve essere assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza.

Se il contratto di credito contiene questa clausola l’istituto di credito che ha erogato il mutuo è sollevato dall’onere di esperire il procedimento di espropriazione forzata di cui agli artt. 555 e seguenti del codice di procedura civile, abbreviando i tempi di recupero del credito in sofferenza. La banca, tuttavia, non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola.

Il «prospetto informativo europeo standardizzato»

Gli istituti di credito devono fornire ai consumatori informazioni precontrattuali personalizzate, dettagliate su un «prospetto informativo europeo standardizzato», (PIES).A fronte di un’offerta di credito, il consumatore ha diritto ad un periodo di riflessione di sette giorni, durante i quali la banca non può ritirare l’offerta stessa, prima di concludere il contratto.

Ciò per consentire ai consumatori di confrontare le diverse offerte di credito sul mercato e prendere una decisione informata. Nello svolgimento della sua attività, l’intermediario del credito dovrà attenersi a canoni di diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi e delle esigenze dei consumatori, per come gli vengono comunicate.

Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, le disposizioni del d.lgs. 21/04/2016 n. 72 si applicano, con decorrenza 1° luglio 2016, ai contratti di mutuo sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti in essere continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del decreto (art 3).