Settembre mese di scadenze fiscali: restano ancora pochi giorni per l’invio di Unico, Iva ed Irap. Il 1° ottobre è il termine ultimo per il più importante adempimento fiscale dell’anno relativo all’invio regolare del modello 2012, e quello integrativo per correggere gli errori dell’anno scorso.

Tranne alcuni casi particolari la trasmissione delle dichiarazioni viaggia, come nuova consuetudine, sulle veloci strade del web. Entratel e Fisconline sono i due canali telematici che l’Agenzia delle Entrate ha posto a disposizione per i contribuenti che vogliono inviare autonomamente le dichiarazioni.

Per quanti non disponessero dell’accesso c’è la possibilità di rivolgersi agli intermediari abilitati come commercialisti o i Caf, inoltre vige la chance di consegna del modello direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate, che cureranno simultaneamente la relativa trasmissione.

Per le dichiarazioni tardive, si prospetta una seconda possibilità di recuperare: se non si rispetta la scadenza del 1° ottobre, il contribuente può regolarizzarsi trasmettendola entro i 90 giorni successivi.  Tali dichiarazioni tardive, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa compresa tra 258 euro e 1.032 euro , che può essere ridotta a 25 euro  (1/10 di 258 con troncamento) potranno essere convalidate se, sempre entro i 90 giorni successivi alla scadenza originaria di presentazione, il contribuente versa spontaneamente la penale.

La sanzione ridotta di 25 euro deve essere versata per ciascuna dichiarazione tardiva presentata (redditi, Iva, Irap, 770), anche se compresa nel Modello Unico. Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio del modello non vanno barrate le casella “Dichiarazione Integrativa”, e “Dichiarazione integrativa a favore”, in quanto si tratta di una prima dichiarazione presentata.

Sanzioni per dichiarazioni omesse

Nel caso in cui il contribuente non presentasse la dichiarazione nemmeno entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera omessa e quindi non sarà più possibile presentare alcuna regolarizzazione cosiche l’Ufficio applicherà la sanzione compresa tra un minimo di Euro 258,00 e un massimo di Euro 1.032,00, se non è dovuta imposta; dal 120% al 240% con un minimo di euro  258 se è dovuta imposta.

Dichiarazione correttiva

I contribuenti possono correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione,  presentando, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla dichiarazione “rettifica” emerge: una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute. Nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, si può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo; un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, il contribuente ha la possibilità di rimediare agli eventuali errori e/o omissioni commessi, con la presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, il presupposto è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (anche entro i 90 giorni successivi, quindi tardivamente). L’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi: un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”.

L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Minor credito o maggior debito

In questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro: il termine di presentazione della dich. relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte; il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per es. entro il 31.12.2016 si può correggere l’Unico 2012).