Il Senato ha approvato il Decreto Legge sull'omicidio stradale, le votazioni svolte hanno riscosso 163 voti favorevoli, 2 astenuti e 65 contrari. Tramite questo provvedimento vengono puniti, dunque, coloro che, sotto effetto di alcol o droghe, si mettono alla guida di un veicolo e causano incidenti mortali per le strade. Oltre all'omicidio verranno puniti anche coloro che causano lesioni ad altri conducenti o passeggeri coinvolti negli incidenti. Il disegno di legge è ora al vaglio della Camera e Matteo Renzi commenta soddisfatto il successo ottenuto con il solito tweet: "Avevo preso un impegno con le famiglie quando ero sindaco", anche se la maggioranza, durante la votazione, è stata battuta per due volte in Aula.

Non sono mancate critiche da più parti al ddl sull'adozione di pene troppo severe, come quelle di Lucio Malan, che sostiene come non ci sia differenza tra chi provoca un incidente e chi ha «comportamenti criminali reiterati», per cui ci si aspettano delle modifiche nel passaggio alla Camera. La pena massima prevista per tali reati arriva fino a 27 anni, per chi guida in stato di ebbrezza (con un tasso di alcol superiore a 1,5) o sotto l'effetto di droghe e causa un incidente uccidendo più di una persona, posizione aggravata dall'omissione di soccorso. Con una sola vittima la pena si riduce dagli 8 ai 12 anni di carcere, che aumentano a 18 se si abbandona la scena dell'omicidio. Sono state, invece, abolite le norme che estendevano la pena della reclusione, da 7 a 10 anni, per coloro i quali provocavano la morte di una persona in seguito ad un attraversamento con semaforo rosso, a un'inversione di marcia o a un sorpasso in prossimità delle strisce bianche di attraversamento pedonale.

Per quanto concerne la patente, il decreto prevede la revoca da 15 a 30 anni dopo avvenuta la condanna. Un vero e proprio ergastolo, mentre in attesa di giudizio c'è la possibilità di una sospensione fino a 5 anni (in caso di vittime o feriti). Inoltre per chi rifiuta le procedure di accertamento per constatare l'effettivo stato di ebbrezza alcolica può essere sottoposto ad un prelievo coatto, nel rispetto sempre del codice penale già in vigore.