Favorevoli o contrari? E' l'eterna lotta sulle unioni civili che si combatte nel nostro paese. Troverà una conclusione positiva, almeno stavolta, o ci toccherà attendere ancora una legislazione che dia tutela a numerose coppie e faccia dell'Italia un paese più moderno? In attesa che queste domande trovino risposte cerchiamo di esaminare ilDisegno di Legge Cirinnà bis che è arrivato per la prima volta in aula al Senato il 14 ottobre e dove tornerà a metà novembre per la discussione.

Una nuova formazione sociale: le unioni civili.

Il primo capo del disegno di legge si occupa delle unioni tra persone dello stesso sesso, introducendo l'unione civile, una nuova formazione sociale, destinata solo alle coppie omosessuali.

Si tratta di un istituto diverso dal matrimonio, ma i cui diritti e i doveri si possono assimilare a quelli del vincolo coniugale.

Come funzionano praticamente tali unioni.

  • Guardando al lato pratico, le unioni civili possono essere stipulate tra due persone maggiorenni dello stesso sesso davanti a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
  • Non possono avvalersi di tale istituto le persone già sposate o che hanno già stipulato una unione civile, i soggetti con infermità mentale e coloro che sono legati da vincolo di parentela.
  • Coloro che si avvalgono dell’unione civile acquisteranno gli stessi diritti e saranno obbligati reciprocamente alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione, nonchè all'obbligo di contribuire ai bisogni comuni.
  • Il divorzio sarà lo strumento per sciogliere l'unione civile.
  • Si disciplina la c.d. step child adoption, la possibilità di adottare il figlio o la figlia del proprio partner. Non sarà possibile accedere ad altre tipologie di adozione.

Spazio anche per il riconoscimento della convivenza di fatto per le coppie eterosessuali.

Nel secondo capo della legge ci si occupa, invece, del riconoscimento della convivenza di fatto sia per le coppie omosessuali che per quelle eterosessuali a condizione che si tratti di soggetti maggiorenni che coabitano e che non sono sposati o legati da unione civile.

  • I conviventi sono titolari degli stessi diritti dei coniugi. Basti pensare che, nel caso muoia uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della residenza comune, il superstite ha diritto di risiedere nella casa per i successivi due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni; rimane comunque il limite dei cinque anni. Qualora nella casa in cui si coabita vivono anche i figli della coppia o i figli di uno dei conviventi,il partner superstite potrà continuare a vivere in tale abitazione per tre anni e ha diritto di succedere nel contratto d’affitto.

  • Ciascun convivente può designare l'altro come rappresentante in caso di malattia o di morte.
  • I partner potranno concludere un contratto di convivenza al fine di regolamentare le loro questioni patrimoniali. Tale accordo può essere revocato in varie ipotesi: per accordo delle parti, in caso di recesso unilaterale, qualora intervenga il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, in caso di morte di uno dei due soggetti contraenti. Qualora l'accordo venga meno si prospetta l'intervento del giudice che può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un arco di tempo proporzionato alla durata della convivenza.