La riforma della P.A. contiene una serie di misure che riguardano anche la semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza, essendo stato rivisto il Dlgs.n.33/2013. Il Consiglio dei ministri ha infatti appena approvato in esame preliminare il Dlgs recante inoltre la revisione e la semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione pubblica. Ogni singola amministrazione verrà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e le retribuzioni dei dirigenti sia in forma aggregata sia in forma disaggregata.

Cambia quindi anche la normativa in materia di diritto di accesso agli atti della stessa P.A. da parte del cittadino di cui alla L.n.241/90, che subisce quindi un restyling. I cittadini possono accedere a tutti i dati in possesso della P.A. che li interessano in prima persona. Gli stessi infatti hanno sia il diritto di prendere visione dei relativi documenti amministrativi sia il diritto eventualmente di estrarre copia di documenti. Deve però sussistere un interesse specifico, concreto e personale, non essendo ammesse le istanze esplorative o le istanze di chi è titolare di meri interessi di fatto. Il diritto di accesso può riguardare sia documenti amministrativi cartacei sia quelli in formato digitale.

L'accesso ai dati è gratuito e la richiesta, che può essere soddisfatta anche in via telematica, andrà soddisfatta in 30 giorni.

Quali sono le principali novità?

Ogni cittadino avrà la possibilità di fare istanza di accesso, indicando le proprie generalità, senza più l’obbligo di dover formulare nella domanda di accesso, la motivazione e quindi le ragioni che lo spingono a prendere visione degli atti posseduti dalla P.A.

Ne consegue la sussistenza di una presunzione assoluta dell’interesse da parte del cittadino ad acquisire i dati per i quali chiede l’accesso. Graverà invece sulla P.A. dimostrare l’esistenza di interessi che possano eventualmente impedire l’accesso da parte del privato. Nel caso in cui la PA non risponda entro i 30 giorni o nel caso di un espresso rifiuto, il cittadino ha la facoltà di presentare ricorso al giudice amministrativo (Tar) entro i successivi 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio previa comunicazione anche all’Autorità anticorruzione.

Per il ritardo nella risposta è inoltre previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno successivo al trentesimo. Per il ricorso innanzi al TAR il costo del contributo unificato è di 300 euro. Qualora non si è in possesso degli estremi del provvedimento per cui si fa istanza di accesso, sarà sufficiente individuarne il contenuto e la presumibile data.

Quali saranno i limiti del nuovo diritto di accesso?

La P.A. è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso ove ricorrono dei limiti all’esercizio del diritto di accesso. Essi infatti sono finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto all’interesse del singolo alla conoscenza degli atti amministrativi.

La PA lo farà appunto nel caso in cui sussistano specifiche necessità di riservatezzadello Stato sicurezza pubblica o di altri privati (limiti relativi alla diffusione di dati personali). Al cittadino inoltre è preclusa la possibilità di visionare le notizie e i documenti acquisite dalla P.A. esercitando funzioni di polizia giudiziaria. Un'unica eccezione è costituita dal caso in cui egli acquisisce i documenti nell’esercizio di proprie funzioni amministrative, in cui è possibile esercitare tale diritto.