Sembrerebbe profilarsi un patto tra Renzi e Alfano per l’approvazione del ddl Cirinnà. Con questa “alleanza” si va incontro allo stralcio dell’art. 5 sulla tanto discussa stepchild adoption e all’eliminazione del comma 4 dell’art. 3: “Ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuna delle parti dell’ unione civile tra persone delle stresso sesso” che sancirebbe di fatto un’equiparazione con il matrimonio civile.

Dei due capi in cui è suddiviso il provvedimento dovrebbero rimanere immutate le disposizioni degli articoli 2 e 3, sui quali, a parere della madrina del disegno di legge Monica Cirinnà, si fonda il provvedimento.

L’art.2 tratta della “costituzione dell’unione civile”: due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione tramite dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato provvede alla registrazione degli atti dell’unione civile, e la coppia tramite una dichiarazione al pubblico ufficiale può decidere se assumere un cognome comune. Mentre le cause che impediscono la costituzione dell’unione civile sono la sussistenza di un vincolo matrimoniale o l’interdizione per infermità mentale di una delle parti. E’ altresì vietata l’unione civile tra familiari o per chi abbia contratto una condanna per omicidio.

Diritti e doveri delle unioni civili

Seguono, all’articolo 3, i diritti e i doveri derivanti dall’unione civile, dunque, l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e alla coabitazione. All’unione civile saranno applicate le disposizioni del codice civile che riguardano le persone fisiche, quelle giuridiche, il domicilio e la residenza, la dichiarazione di morte presunta e la parentela.

Permarrà il diritto di successione e le disposizioni sullo scioglimento dell’unione civile.

Il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi riguardo l’unione civile, seguendo determinati criteri come: la modifica e il riordino delle norme che disciplinano il diritto internazionale privato per convalidare l’unione civile di due persone dello stesso sesso contratta all’estero.

La convivenza

Al secondo capo, che disciplinerà la convivenza, rimarrebbe l’articolo sulla reciproca assistenza, quindi, in caso di malattia, di ricovero, di permanenza in un carcere, i conviventi hanno diritto reciproco di visita e di assistenza, secondo le regole della struttura ospedaliera e dell’ordinamento penitenziario. Resterà intatto anche l’articolo che regola la successione del contratto di locazione, in caso di morte del proprietario della casa comune il convivente superstite avrà il diritto di continuare a vivere in quell’abitazione. Per quanto riguarda l’obbligo di mantenimento, nel caso in cui dovesse cessare la convivenza di fatto un giudice stabilirà chi dei due conviventi dovrà mantenere l’altro e garantire gli alimenti.

La coppia, attraverso la stipula dei contratti di convivenza, potrà registrare i propri rapporti patrimoniali, nonché la comunione dei beni, ma anche il comune di residenza. Il contratto sarà reso nullo in caso in cui uno dei due conviventi sia minorenne, o vi sia un vincolo di matrimonio precedente, o sia stato interdetto giudizialmente. Il contratto di convivenza, che verrà autenticato da un notaio, si risolverà con un accordo tra le parti, con un recesso unilaterale, con la morte di uno dei due o con l’unione civile o il matrimonio.

L’ultimo articolo del decreto specifica i casi in cui la norma sarà applicabile, per i conviventi di diversa cittadinanza sarà attuata la legge del luogo di registrazione del contratto, per i cittadini italiani che convivono saranno applicate le disposizioni della legge italiana. In ultimo si parla della copertura finanziaria, cioè degli oneri derivanti dalla concessione dei diritti alle persone che contrarranno l’unione civile.