Il dl n. 59/2016, il cosiddetto ‘decreto sulle banche’ appena pubblicato in Gazzetta ufficiale contiene una serie di novità tra cui anche la codificazione del pegno non possessorio, il patto marciano, le norme in materia fallimentare. Vediamo nello specifico cosa prevedono le disposizioni appena approvate. Con riguardo alle modifiche della Legge fallimentare, è prevista l'attribuzione agli organi di controllo societari di formulare una richiesta di fallimento. Il cosiddetto 'patto marciano' nei contratti di finanziamento (applicabile anche ai contratti già in vigore se rinegoziati) stipulati tra le banche e le imprese prevede invece che le parti, se si verifica l’inadempimento dell’impresa, possano accordarsi per la cessione del bene dato in garanzia.

In caso di insolvenza, quindi tale garanzia dà la possibilità ai creditori di acquisire direttamente i beni mobili dell'impresa debitrice senza passare dal giudice. Per l’inadempimento è però necessario che il mancato pagamento si protragga per più di 6 mesi dalla scadenza di almeno 3 rate.

Dai rimborsi agli obbligazionisti, al recupero crediti

Per quanto riguarda i rimborsi gli obbligazionisti delle 4 Banche in risoluzione - Marche, Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara - essi sono automatici fino all’80% e, per chi non rientra in quei parametri, è previsto il ricorso all’arbitrato. Come abbiamo illustrato in un precedente articolo, pubblicato sempre il 4 maggio, il decreto sulle banche incide però anche sulle norme del codice di rito in materia di procedure esecutive, sulle aste di vendita e sulle opposizioni del debitore.

Il pacchetto delle misure ha infatti come obiettivo quello di rendere più veloci i tempi del recupero dei crediti, che dovrebbero passare a 6-8 mesi al massimo. Confermato anche il 'pegno mobiliare non possessorio' che l’imprenditore potrà costituire sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche senza rischiare lo spossessamento.

In caso di insolvenza, tale garanzia reale premette ai creditori di acquisire i beni mobili dell'impresa debitrice senza ricorrere al giudice.

Il registro dei debitori delle procedure concorsuali

Il dl n. 59/2016, all’art. 3 prevede la nascita di un registro digitale dei debitori delle procedure esecutive e concorsuali. Esso ha la funzione di mettere in allerta da potenziali soggetti che sono a rischio “morosità”.Il registro si compone di 2 sezioni: la 1^ gratuita, accessibile da chiunque, e una 2^ sezione a pagamento e ad accesso limitato.

I magistrati avranno sempre accesso gratuito. Un decreto ministeriale che sarà emanato a breve stabilirà le informazioni a consultazione riservata e quelle a pubblica stabilendo altresì i tempi di conservazione delle informazioni e la procedura di aggiornamento dei dati.

Il modello a cui il Governo ha fatto riferimento è il Pacer, la banca-dati sui procedimenti in corso, non solo fallimentari degli Usa. Sarà inoltre istituito anche un registro presso l’Agenzia delle Entrate, relativo ai pegni non possessori. Il registro verrà conservato dal Ministero della giustizia e al suo interno verranno quindi inserite le procedure di espropriazione forzata immobiliari, i piani di risanamento, i fallimenti, i procedimenti di accordi di ristrutturazione dei debiti e le nuove procedure di sovra-indebitamento.

Tale registro sarà accessibile anche dalla Banca d’Italia, che potrà utilizzare le informazioni nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza. Infine il tribunale competente o il giudice delegato possono limitare la pubblicazione dei documenti in esso contenuta, su richiesta di chiunque vi abbia interesse (del debitore, del curatore, di un creditore) o anche d’ufficio. Per altre informazioni sul tema potete premere il tasto segui accanto al mio nome.