Stepchild adotpion: confermato il riconoscimento del genitore non biologico nelle coppie omosessuali. E'stato respinto il ricorso del procuratore generale, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che accoglie la richiesta di adozione di una minore da parte della partner della sua mamma biologica. La sentenza, che risale al 2014, si riferisce al primo caso italiano di adozione cogenitoriale, al quale la Procura romana aveva posto argomentazioni molto negative e si era opposto duramente alla decisione presa dai giudici. Ora la Cassazione ha respinto in modo definitivo il ricorso contrario.

Ok alla stepchild adotpion nell’interesse del minore

La sentenza della Corte di Roma sulle possibilità di adozioni per lecoppie dello stesso sesso, prevede che questo particolare tipo di adozione puòessere realizzata, prima di tutto, se avviene nell’interesse del minore dopo accurate indagini svolte dal giudice. La Cassazione precisa anche che la stepchild adoption non deve determinare un eventuale conflitto tra il genitore biologico e il minore adottato e l'eventuale conflitto deve essere riscontrato e accertato dal giudice stesso. Rimesso in discussione l’articolo 5 della legge Cirinnà, in vigore dal 5 giugno scorso, che in seguito alla recente posizione della Cassazione, potrebbe portare dai giudici, tantissimi analoghi casi di tante altre coppie omosessualiche vogliono vedere riconosciuti i propri diritti "cogenitoriali".

Sarebbe auspicabile che una norma precisa fosse approvata dal Parlamento, evitando così di lasciare ampia discrezionalità del giudice nei singoli casi, allontanandocosì la possibilità che in un tribunale lastepchild adoption venga riconosciuta e in un altro no.

Quali sono i diritti e i doveri nella stepchild adoption

La stepchild adoption sarebbe una forma di adozione, riconosciuta a coppie dello stesso sesso, solo in casi ritenuti particolari e questa condizione andrebbe a limitare comunque molti diritti e doveri sia dei genitori che dei bambini da adottare.

Infatti, in particolare, il bambino adottato non acquisisce in pratica la parentela con il secondo genitore acquisito, non entrando a far parte dell’ambito del suo ramo familiare. Di conseguenza non gli saranno riconosciuti eventuali fratelli o sorelle, nonni e zii provenienti dalla famiglia del “genitore sociale”, avendo, in ogni caso, diritti diversi e inferiori di un figlio di una coppia eterosessuale.