Il Parlamento è caratterizzato dal bicameralismo perfetto. Le leggi sono approvate sia dal Senato che dalla Camera. Con la riforma finisce il bicameralismo perfetto e la maggioranza delle leggi sono approvate solo dalla Camera. Il Senato non è più titolare del rapporto di fiducia con il governo. Il Senato non è più elettivo e passa da 320 a 100 membri. Come da art.55 modificato: "Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica".

I senatori sono scelti, con metodo proporzionale, dai Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Nessuna regione può avere meno di 2 senatori e la ripartizione dei seggi viene fatta in maniera proporzionale alla popolazione. Il mandato dura come quello degli organi che hanno eletto i senatori.

La Funzione legislativa

La modifica dell'Art 70 prevede che la funzione legislativa sia esercitata collettivamente dalle due Camere, solo in pochi casi specifici (es. leggi di revisione della Costituzione) e che le altre leggi siano approvate esclusivamente dalla Camera dei Deputati. Il Senato, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, può deliberare delle proposte di modica per le leggi approvate dalla Camera.

Per l'iter legislativo sulla formazione di una legge, si passa da tre modalità (Legge ordinaria, Decreto Legge & Decreto Legislativo Delegato) a un numero superiore di modalità, non chiaramente definito dagli autori della riforma.

Iniziativa legislativa, referendum, abrogazione Cnel e Province

Il popolo può esercitare l'iniziativa legislativa mediante la proposta di 50mila elettori. Con la riforma approvata verrebbe esercitata da 150mila elettori, con la differenza che la discussione e la deliberazione sulla proposta di legge, è garantita con le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Un'ulteriore modifica prevede che Il referendum, se viene proposto da 800mila elettori, ha come quorum la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati. La riforma prevede l'abrogazione del CNEL o Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (art.99) e delle Province.

Il Presidente della Repubblica

L'elezione del PdR avviene con la maggioranza dei 2/3 dell'assemblea e dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Con la riforma approvata, i primi tre scrutini sono a maggioranza dei 2/3. Dal quarto scrutinio è con la maggioranza dei 3/5 dell'assemblea, mentre dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

Competenze Stato e Regioni

Nella riforma viene modificato sostanzialmente l'art.117 che si occupa delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni. Aumentano le materie di competenza esclusiva dello Stato e viene completamente abrogata la legislazione concorrente, dove sia Stato che Regioni possono intervenire. Inoltre, su proposta del Governo, la legge statale può intervenire sulle materie non di sua competenza, quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.

Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale rimane composta da 15 giudici. Con la riforma cambierebbero le modalità di elezione dei 5 giudici eletti dal Parlamento. Non sono più eletti in seduta comune ma vengono eletti 3 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato.

La Corte Costituzionale può esprimere un giudizio preventivo, se richiesto da 1/4 della Camera o 1/3 dei componenti del Senato, sulle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.