Da madrina della riforme, bocciate sonoramente nel referendum costituzionale del 4 dicembre, a sottosegretaria senza deleghe (carica declinata al femminile) consegnata all’oblio mediatico. È questo il triste destino politico che sembra stia toccando in sorte a Maria Elena Boschi. Nominata a sorpresa sottosegretario alla presidenza del Consiglio del nuovo governo Gentiloni (guarda il video qui sotto) - si dice, su insistenza di Matteo Renzi che, uscito da Palazzo Chigi, voleva almeno mantenere il presidio del Giglio Magico al governo con Luca Lotti e la stessa Boschi - Meb non si è vista assegnare le deleghe di peso che si aspettava.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) approvato il 16 dicembre scorso, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20, prevede, infatti, solo competenze di base, come l’autorizzazione dei voli di Stato, ma nessun compito di maggiore responsabilità come, ad esempio, il coordinamento dello staff economico di Palazzo Chigi. Ma esaminiamo nello specifico il Dpcm.

Gentiloni esautora la Boschi

La denominazione per esteso del decreto riguardante i poteri della Boschi è la seguente: “Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, 16 dicembre 2016, delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. avv. Maria Elena Boschi”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale del 20 dicembre 2016 con il numero 296.

Lo scarno documento, formato da un solo articolo, due paragrafi, e lungo meno di una pagina, si limita a confermare le competenze di base spettanti ad un sottosegretario facendo riferimento (molto burocratico) ad alcuni articoli della legge n. 400 del 23 agosto 1988 che codifica la materia.

Il ruolo di sottosegretario è regolato dall’articolo 10 della suddetta normativa che prevede, tra le altre cose, la nomina spettante al presidente della Repubblica, il giuramento, la possibilità di intervenire nelle commissioni parlamentari, il supporto ai ministri.

Elencati questi compiti generici, il decreto, nel primo paragrafo dell’articolo 1 (l’unico) passa in breve rassegna le deleghe assegnate nello specifico a Maria Elena Boschi: “La firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri” e l’autorizzazione “all’impiego degli aeromobili di Stato”.

Escluse dalle competenze dei sottosegretari anche le “attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri” specificate nell’articolo 5 della legge 400/88.

Il paragrafo 2 del Dpcm fa, invece, riferimento all’articolo 19, comma 1, della legge, titolato “Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri”. “All’onorevole avv. Maria Elena Boschi”, così recita il testo, viene delegato l’esercizio di diverse funzioni come l’assicurazione sullo stato di avanzamento del programma di Governo, curare i rapporti tra premier e poteri dello Stato, raccogliere dati economico-finanziari, stilare l’agenda di Governo su assegnazione e iter dei progetti di legge alle Camere, assistere il presidente del Consiglio, mantenere i rapporti con le Regioni.

Insomma, tutta una serie di noiosi adempimenti burocratici, ma niente di paragonabile nemmeno ai poteri concessi al suo predecessore, Claudio De Vincenti, trasferitosi insieme alle sue deleghe al ministero per il Mezzogiorno.