Tra rinvii e polemiche la legge sul testamento biologico continua a galleggiare in quel limbo che spesso si dimostra essere il Parlamento italiano. La triste vicenda di DJ Fabo ha riacceso i riflettori su una materia che appare ancora troppo delicata per essere trattata con la premura richiesta da molti.

Il biotestamento non prevede l'eutanasia

In realtà, la morte di Fabiano Antoniani poco c'entra con la proposta di legge ferma alla Camera: nel testo sul fine vita, infatti, non si fa assolutamente riferimento all'eutanasia. biotestamento e suicidio assistito sono due pratiche completamente diverse.

Lo testimoniano gli ordinamenti di Belgio, Olanda, Lussemburgo e Svizzera; in cui oltre all'eutanasia il legislatore ha provveduto a disciplinare il testamento biologico, trattando le due materie come realtà compatibili, ma indipendenti tra di loro.

I punti principali della legge

La legge sulla disposizione anticipata di trattamento prevede 14 articoli. Analizziamo nello specifico gli aspetti salienti che prevede la proposta in esame.

  • Nel primo articolo vengono descritte le finalità della legge: in particolare si spiega come sia necessario "consentire ad ogni persona maggiore di diciotto anni di esercitare il proprio diritto ad accettare, interrompere o rinunciare a qualsiasi trattamento sanitario". Nello specifico si fa riferimento all'articolo 32 della Costituzione in cui si legge: "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
  • Qualora il disponente non abbia raggiunto il diciottesimo anno di età, il consenso al rifiuto del trattamento sanitario sarà esercitato dai titolari della responsabilità genitoriale.
  • Altro punto fondamentale lo troviamo all'articolo 3, dove si fa riferimento al diritto di "conoscere i dati sanitari". L'individuo deve essere informato da parte del medico, in modo completo e comprensibile sulle sue condizioni di salute.
  • L'articolo 4 entra nel merito della disposizione anticipata di trattamento, consentendo al disponente di "poter rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature, di non essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione artificiale, di usufruire di cure palliative".
  • Per ciò che concerne l'efficacia della disposizione anticipata di trattamento, la legge prevede come questa si manifesti "nel momento in cui intervenga lo stato d'incapacità d'intendere e di volere o la perdita della facoltà di comunicare autonomamente del disponente".
  • La proposta di legge, infine, prevede che la disposizione anticipata di trattamento "possa essere modificata o revocata in qualsiasi momento".