Ieri la Camera dei Deputati, nonostante le critiche dell'opposizione, ha approvato a scrutinio segreto la legge elettorale, con 375 voti favorevoli e 215 voti contrari. Ora il testo passerà al Senato e, se non verrà modificato, diventerà legge, previa promulgazione del Presidente della Repubblica. In caso contrario ritornerà alla Camera con nuova votazione, così come prevede il nostro sistema bicamerale. Tuttavia, si presume che anche in Senato la maggioranza farà ricorso al voto di fiducia, al fine di velocizzare l'iter prima della discussione della Legge di Bilancio a fine mese.

Ma cosa prevede la nuova legge elettorale?

Il cosiddetto "Rosatellum bis" prevede un sistema misto, al 64% proporzionale e al 36% maggioritario. Alla Camera, 225 seggi vengono assegnati con metodo maggioritario tramite collegi uninominali, a cui vanno aggiunti i 6 seggi per il Trentino Alto-Adige e quello per la Valle d'Aosta. Qui vince il candidato che ottiene anche un solo voto in più degli altri (il "first past the post" anglosassone). I restanti seggi (398), di cui 12 nella circoscrizione Estero, vengono assegnati con metodo proporzionale tramite collegi plurinominali. Qui possono essere eletti più candidati, ma le liste devono essere al massimo composte da 4 candidati, il che non va contro le indicazioni della Consulta, che aveva bocciato le liste bloccate poiché troppo lunghe per consentire la riconoscibilità del candidato.

Al Senato, invece, 116 seggi vengono attribuiti con metodo maggioritario, i restanti 199, di cui 6 nella Circoscrizione estero, con metodo proporzionale. Collegi uninominali e plurinominali verranno poi definiti dal Governo, a cui è stata affidata la delega dal Parlamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per quanto concerne le soglie di sbarramento, sono uguali al Senato e alla Camera: 3% per le liste e 10% per le coalizioni, entrambe a livello nazionale. Ciò significa che se i partiti non riusciranno a raggiungerle, non potranno accedere al Parlamento. C'è poi l'ulteriore soglia dell'1%, valida per i partiti in coalizione, che consente di ripartire i voti ottenuti dalla lista alla coalizione stessa.

In caso contrario, i voti vanno dispersi. In merito, inoltre, alle soglie di genere, la legge dispone che, nei collegi uninominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%.

Come già anticipato, per la parte proporzionale, non è possibile tracciare una preferenza: accanto a ciascuna lista comparirà la rosa dei candidati (da 2 a 4) scelti dal partito. È vietato il voto disgiunto, cioè non sarà possibile votare per una lista diversa da quella del candidato prescelto nell'uninominale, come accadeva nel Mattarellum. Ora ci sarà una scheda unica, in cui l'elettore dovrà barrare nome del candidato e simbolo del partito. Barrando sul simbolo del partito, il voto andrà al candidato del collegio uninominale e al partito per la parte proporzionale.

Barrando, invece, il solo nome del candidato del collegio uninominale, il voto sarà distribuito proporzionalmente ai partiti che sostengono quello stesso candidato.

Un singolo candidato può presentarsi in un collegio uninominale e in un massimo di 5 collegi plurinominali. In caso di elezione in più collegi plurinominali, il deputato è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti rispetto al totale dei voti validi del collegio. In caso di elezione in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominale, il deputato si intende eletto nel collegio uninominale.

Non è previsto lo scorporo, cioè la sottrazione, dal conteggio dei voti totali di una lista nella parte proporzionale, dei voti ottenuti dai candidati collegati alla medesima lista eletti nei collegi uninominali con il sistema maggioritario.

Sulla scheda, infine, saranno riportate le istruzioni per il voto e ci sarà anche un codice alfanumerico per evitare brogli elettorali.