La riforma della giustizia fa registrare dei passi in avanti, e lo fa toccando una delle questioni più spinose nel recente dibattito politico italiano. Infatti, nello schema di decreto legislativo del Governo che arriverà, come da prassi, nelle commissioni parlamentari competenti per essere eventualmente arricchito, vi sono importanti novità in materia di intercettazioni.

Queste ultime, che possono essere telefoniche, informatiche o ambientali, sono disciplinate dal Codice di Procedura Penale fra i mezzi di ricerca della prova. Dunque, sono legali ma solo se utilizzate dalle Forze di Polizia dietro incarico del pubblico ministero, il quale ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari.

L'autorizzazione viene concessa solo per determinate fattispecie di reati, e quando le intercettazioni stesse risultano indispensabili per la prosecuzione delle indagini, altrimenti, in assenza di riserve, andrebbero a collidere con i principi costituzionalmente tutelati della libertà di comunicazione e di pensiero, nonché di domicilio.

Cosa prevede il decreto?

Andando alla sostanza della misura, viene introdotto nel Codice Penale il reato di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente. Verrà punito fino ad un massimo di 4 anni di reclusione chi agisce in modo illecito, diffondendo registrazioni di conversazioni, riprese audio o video di incontri a cui ha partecipato o presenziato allo scopo di recare danno alla reputazione altrui.

Non verrà condannata, invece, la diffusione, se deriva direttamente dall'utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario, o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Viene estesa l'impossibilità di verbalizzazione delle comunicazioni fra avvocato difensore e assistito, anche nel caso in cui il primo venga, in maniera occasionale, coinvolto in intercettazioni legittime.

È prevista, inoltre, una maggiore responsabilizzazione in capo al pubblico ministero, che avrà il compito di riordinare tutte le informazioni in proprio possesso. Infatti sulle comunicazioni o registrazioni e sui dati sensibili irrilevanti per le indagini, vigerà un divieto generale di trascrizione, anche sommaria, salvo che, tramite decreto motivato, questa non venga imposta per la sua rilevanza processuale dallo stesso PM.

Quest'ultimo diviene garante della riservatezza della documentazione, cioè il responsabile di eventuali fughe di notizie non rilevanti, tenute in un apposito archivio riservato.

La principale novità consiste nel fatto che il fascicolo delle indagini preliminari sarà già depurato dal materiale inutilizzabile, comunque ascoltabile ed esaminabile dal difensore grazie al precedente lavoro di raccolta e selezione. In questo modo, qualunque persona coinvolta soltanto in modo occasionale nell'intercettazione, o qualunque fatto o riferimento non rilevante non potrà essere divulgato successivamente, perché già eliminato.

Inoltre viene introdotta una nuova modalità di intercettazione attraverso un software installato di nascosto in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti "trojan horse"), che agiscono come una sorta di cimici mobili.

Tuttavia, a causa della pervasività dello strumento, il PM dovrà elaborare un piano di indagine che tenga conto del suo utilizzo limitato nel tempo e nello spazio, e potrà disporlo, in ambito domiciliare, soltanto in caso di connessione con l'attività criminosa oggetto di indagine o con reati di mafia e terrorismo.

Infine viene semplificato e ampliato l'utilizzo dell'intercettazione nei delitti più gravi contro la Pubblica Amministrazione.