Nuova puntata dell'Operazione Poseidone relativamenteai contributi della gestione separata peri liberi professionisti, da qualche anno turbati da comunicazioni e avvisi di accertamento a più ripresenotificati dall'Inps per presunte irregolarità contributive per gli anni 2006 eseguenti.

Questa volta è intervenuto direttamente l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con il messaggio n. 821 del 15 gennaio con cui l'Ente definisce la complicata vicenda, motiva la correttezza del suo operato e il regime sanzionatorio conseguente, ma offreanche chiarimenti per ottenere la riduzione delle sanzioni comminate aisoggetti ritenuti non in regola con i versamenti contributivi.

Operazione Poseidone, una verifica che parte dal passato

Vediamo in sintesi come si è concretizzata l'attivitàaccertativa. L'operazione così denominata nasce nel 2009 quandol'Inps, incrociando i dati reddituali comunicati dai contribuenti all'Agenziadelle Entrate con le informazioni in suo diretto possesso, ha ritenuto legittimal'iscrizione d'ufficio alla gestioneseparata di quei liberiprofessionisti, letteralmente "rastrellati" attraverso i codici Ateco, che avevano dichiarato redditi derivanti nell'esercizio di arti e professioni nel quadro RE ma non avevano ottemperato agli obblighi di versamento dei contributi alla gestione separata, pur in assenza di una cassa dicompetenza; ne sono derivate migliaia di comunicazioni con le quali i destinatari venivano informati dellaloro iscrizione automatica e della liquidazione di quanto dovuto, unitamente a sanzioni ed interessi.

Professionisti e gestione separata: le regole   

In mancanza di una cassa di riferimento o nei casi in cui si risulta già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in virtù di un lavoro dipendente, vige l'obbligo di iscriversi alla gestione separata. Inoltre il professionista deve compilare il modello RR sezione 2 della modello UNICO PF, riportando in esso labase imponibile ai fini previdenziali, fino al limite massimo, e autoliquidando il contributo a debito per l'anno, a meno degli accontiversati.

Nel merito l'Inps ribadisce nel messaggio che, in assenza diquadro RR e di versamento dei contributi, l'evasione contributiva determina il regime sanzionatorio previsto dall'art.116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000.

A supporto, una norma di interpretazioneautentica del 2011 nata a seguito di un intervento del legislatore resosi necessario per i discordanti orientamenti espressi dagli ordini, dai contribuenti e dalla giurisprudenza, in base alla quale si sono individuati appunto quali soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata iliberi professionisti che, pur svolgendo la loro attività in modo abituale, non sonotenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza,magari perché allo stesso tempo anche lavoratori dipendenti.

L'Inps, rafforzando la validità del proprio operato contro cui invece gli Ordini e i professionisti avevano fatto ricorso in tutte le opportune sedi, pubblica il messaggio per comunicare a coloro che hannoricevuto un avviso di accertamento relativo a periodi antecedenti il 6 luglio 2011 il diritto alla riduzione delle sanzioni.

Potranno avvalersene i professionisti chenon hanno altri debiti e chepresenteranno una istanza motivata trasmessatelematicamente, direttamente oattraverso un intermediario abilitato, per la riduzione al tasso di interesselegale, con l'impegno al versamento della contribuzione così come accertata, inunica soluzione o in forma rateale.