Tasi 2014: quanto si paga per la casa coniugale, una stanza in affitto o un immobile in comodato d'uso? E sopratutto, chi deve pagare? Ecco come si calcola l'importo della tributo da versare. Si ricorda che al momento i termini di scadenza per il pagamento della Tasi sono scaduti, ma è possibile regolarizzare la propria situazione tramite il ravvedimento operoso. La nuova somma da corrispondere per la Tasi sarà costituita da interessi e sanzione in proporzione ai giorni di ritardo di seguito alla scadenza del 16 ottobre 2014.

Tasi 2014: casa coniugale, separati, chi paga?

Chi deve pagare la Tasi sulla casa coniugale nel caso in cui i coniugi siano separati? Un immobile assegnato a un coniuge di seguito al provvedimento di separazione prevede il pagamento dell'imposta per chi abita effettivamente l'immobile. Anche nel caso in cui l'abitazione sia in comproprietà, deve pagare la Tasi chi ci vive, mentre l'altro coniuge non deve corrispondere nessun quota, in quanto non ha maturato un diritto sull'abitazione stessa (non è assegnatario dell'immobile). Il coniuge assegnatario della casa coniugale che deve corrispondere la quota Tasi può fruire delle detrazioni per prima casa e per figli a carico, dove dovuti in relazione alle delibere comunali.



Per fare una stima indicativa della quota Tasi da pagare, con una rendita di 250 euro, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà corrispondere circa 26 euro, dilazionate in due rate. Al momento il pagamento è maggiorato della quota di interessi pari all'1% su base annua e della percentuale punti del ravvedimento operoso: 0,02% se si paga entro il 14esimo giorno; 3% entro il 15esimo giorno, 3,75% se si supera il 30esimo giorno. Il pagamento Tasi tramite il ravvedimento operoso può essere effettuato con modello F24 o con bollettino postale disposto per il tributo.

Tasi 2014: stanza in affitto, quanto si paga

La Tasi 2014 deve essere corrisposta anche da chi è in affitto, in proporzione alla propria quota di possesso dell'immobile e, in relazione alle delibere comunali, per una percentuale dal 10 al 30%. Il resto dell'importo deve essere corrisposto dal proprietario dell'immobile. Nel momento in cui l'importo Tasi non raggiunge la soglia minima di versamento (mediamente 12 euro, ma in alcuni comuni, come Palermo, per es., scende a 5 euro), questa non deve essere corrisposta.



Nel caso di stanza in affitto, l'inquilino è tenuto a pagare la sua quota Tasi con la stessa aliquota prevista per il proprietario stabilita con le delibere comunali in cui è sito l'immobile locato, ma solo se questi ha stipulato un contratto di locazione superiore ai sei mesi durante l'anno solare. Nel caso invece in cui l'immobile sia affittato interamente ma a più persone, gli inquilini sono tenuti in solido a corrispondere la loro quota di Tasi (fermo restando la sottoscrizione di un contratto superiore ai sei mesi). Lo stesso principio è applicato a una casa vacanza o in multiproprietà: se la locazione non supera i 6 mesi, è il proprietario dell'abitazione a dover corrispondere la Tasi.

Tasi 2014: immobile in comodato d'uso, chi paga?

Nel caso di immobile in comodato d'uso gratuito concesso da un genitore al figlio con destinazione di prima casa, la Tasi 2014 deve essere pagata da chi vive nell'immobile (come sopra indicato anche per la casa coniugale) ma anche dal proprietario (in questo caso il genitore). Per calcolare la quota da versare, è però importante consultare le delibere comunali che stabiliscono la quota a carico di entrambe le parti.