A partire dal 15 aprile tutti i lavoratori dipendenti e pensionati potranno prendere in visione il modello 730 precompilato dall'agenzia delle entrate. Tale documentazione potrà essere accettata dal contribuente così com'è, oppure modificata in autonomia. Vediamo gli effetti di tale opzione e quali sono le incombenze del contribuente.

Il contribuente potrà prendere in visione il modello 730 collegandosi al sito dell'agenzia delle entrate se si è registrati al servizio fisconline; in alternativa dovrà rivolgersi al caf /professionista abilitato o datore di lavoro (sostituto di imposta) e richiedere che venga scaricata online la suddetta documentazione.



Una volta ricevuto il tutto, dovrà controllare tutti i dati già inseriti, verificandone l'esattezza e la completezza. A questo punto potrà effettuare, se necessario:

-l'integrazione di eventuali dati mancanti ai fini di beneficiare delle detrazioni fiscali (ad esempio per spese sanitarie);

-procedere alla correzione di eventuali errori.

Entrambe le procedure devono essere portate a termine entro il 7 luglio.

Quando scattano i controlli dell'agenzia delle entrate?

Il caso di accettazione del modello 730 come predisposto dal fisco il contribuente consegue un vantaggio relativo ai controlli.

Qualora la dichiarazione dei redditi venga presentata direttamente dal contribuente così come precompilata (senza effettuare modifiche) oppure tramite il sostituto di imposta, non sarà effettuato alcun controllo formale sui dati precompilati e trasmessi all'agenzia delle entrate da soggetti esterni (ad esempio interessi dei mutui, assicurazioni e contributi previdenziali).

Qualora il 730 precompilato venga presentato, con o senza modifiche, tramite caf o professionista abilitato, verranno effettuati i controlli formali in merito agli oneri detraibili o deducibili. Tali controlli verranno effettuati nei confronti del caf o dei professionisti che rilasciano il visto di conformità, fermo restando sul contribuente il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a beneficiare delle detrazioni e deduzioni.

Conclusioni

In caso di visto di conformità infedele da parte del caf o del professionista (per errato controllo dei dati documentali) sarà dunque l'intermediario stesso a dover pagare al fisco una somma pari a imposta, sanzione e interessi che sarebbero dovuti dal contribuente.

In caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente per aver ad esempio falsificato delle fatture, sarà quest'ultimo responsabile e pertanto tenuto a versare le somme dovute.