Dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime per i contribuenti minimi, il cosiddetto regime forfetario, è entrato ufficialmente in vigore, andando a sostituire tutti i regimi agevolati esistenti che resteranno in piedi solo fino alla naturale scadenza del periodo dell'agevolazione per i soggetti che vi avevano aderito negli anni precedenti. Significa che tutti coloro che decidono di intraprendere nel 2015 una nuova attività di piccola impresa o di lavoro autonomo e possiedono i requisiti previsti dalla Legge di Stabilità, potranno già optare per il regime forfetario, dandone comunicazione al momento dell'apertura della posizione.

A chiarire le modalità per aderire al nuovo regime è un comunicato diramato dall'Agenzia delle Entrate nel quale, in attesa della predisposizione della nuova modulistica e di una imminente circolare che rappresenti in maniera inequivocabile caratteristiche e applicabilità del regime stesso, si precisa che i contribuenti potranno utilizzare la modulistica per la Dichiarazione di inizio attività ad oggi esistente - vale a dire il modello AA9/11 per le persone fisiche.

Come esercitare l'opzione nel modello di inizio attività

In particolare, all'interno del Quadro B Regimi fiscali agevolati, sarà sufficiente spuntare il riquadro in corrispondenza della dicitura "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n.

98/2011" (i "vecchi" contribuenti minimi nati a partire dal 2012) e l'Amministrazione finanziaria abbinerà automaticamente tale opzione al nuovo regime forfetario. Ricordiamo che il nuovo regime, applicabile per i professionisti e le imprese che conseguono ricavi tra i 15mila e i 40mila euro, limiti diversificati a seconda dell'attività esercitata, subiranno una tassazione forfetaria dell'imponibile (ricavi o compensi) basata su una aliquota fissa al 15% in sostituzione di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap.

Il nuovo regime non avrà termini temporali, né per l'ingresso né per la fuoriuscita dal regime, dunque potrà essere applicato per un numero indeterminato di periodi di imposta, a condizione del permanere dei requisiti.

Altre caratteristiche del nuovo regime forfetario

Tra le altre agevolazioni, la non assoggettabilità ad Iva (e conseguentemente anche l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti) e a ritenute d'acconto, oltre che una serie di semplificazioni contabili, quali l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture e dagli adempimenti Iva.

Infine, nonostante il nuovo regime abbia suscitato numerose critiche da vari orientamenti politici e dagli addetti ai lavori, in quanto a prima analisi meno conveniente del regime ormai mandato in pensione (che prevedeva l'aliquota fissa al 5%), occorre sottolineare il particolare beneficio disposto per coloro che aprono la partita Iva, i quali potranno godere per i primi 3 anni di attività della riduzione dell'imponibile ad 1/3.