Capita spesso che un contribuente presenti il modello 730 non tanto o non solo perché sia obbligato a farlo, ma per poter "scaricare" determinate spese sostenute durante l'anno di imposta che (nella misura del 19% o del 26%) possono essere portate in diminuzione dell'Irpef da lui dovuta. Tra queste spese rientrano anche i premi assicurativi, quest'anno distinti in due categorie:

  1. assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  2. assicurazione aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della quotidianità.

Nella prima categoria rientrano:

  • i premi versati, a compagnie italiane o estere, in virtù di contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni che siano stati stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre del 2000 e che abbiano una durata non inferiore a 5 anni; a condizione che non sia riconosciuta la possibilità di concessione di prestiti durante questi primi cinque anni;
  • i premi versati in virtù di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1 gennaio del 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5%, qualunque sia la causa che l'ha determinata.

Il contribuente potrà portare in detrazione dall'imposta irpef detti premi compilando il Quadro E del modello 730/2015, Sezione I, nei righi da 8 a 12, e dovrà indicare il codice 36. È importante precisare però che l'importo massimo complessivo detraibile è di 530,00 €.

La seconda categoria riguarda, invece, i premi pagati in virtù di contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza che impedisce il compimento delle normali azioni della vita di tutti i giorni, i quali possono essere detratti se è previsto che la compagnia di assicurazione non possa recedere dal contratto. L'importo di questi premi andrà riportato sempre nel Quadro E del modello 730, ma occorrerà indicare il codice 37.

Il limite di detraibilità in questo caso è di 1.291,14, ma per il non superamento di questa soglia occorre tener presente anche i premi delle assicurazioni della prima categoria inseriti con il codice 36.

Per entrambe le categorie la percentuale di detraibilità prevista è del 19%. Si precisa, però, che se l'imposta dovuta dovesse essere inferiore alle detrazioni, l'eccedenza non potrà essere rimborsata.