Per l'anno 2015 le domande di ammissione al 5 per mille dovranno essere trasmesse telematicamente sul sito dell'agenzia delle entrate entro la scadenza del 07 maggio. La stessa agenzia ha infatti pubblicato la circolare n. 36/E - 2015 con la quale vengono resi noti gli adempimenti da mettere in atto per essere correttamente ammessi alla ripartizione del 5 per mille relativamente all'anno 2015.

Alla ripartizione dei fondi per il 5 per mille potranno partecipare gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, con la precisazione che le eventuali somme residue non utilizzate al 31 dicembre potranno essere di nuovo a disposizione nell'anno successivo.

La legge di stabilità per il 2015 ha reso il beneficio strutturale pertanto non sarà più necessario doverlo riproporre ogni anno con una specifica disposizione di legge

Scadenza presentazione domanda 5 per mille 2015

  • Entro il 07 maggio 2015 gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche dovranno trasmettere telematicamente la domanda all'agenzia delle entrate.
  • Entro il 14 maggio 2015 l'agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti.
  • Entro il 20 maggio 2015 i soggetti che hanno fatto richiesta del 5 per mille possono far correggere eventuali errori riscontrati nella pubblicazione degli elenchi.
  • Entro il 25 maggio 2015 l'agenzia delle entrate ripubblica l'elenco aggiornato dei beneficiari
  • Entro il 30 giugno 2015 gli enti e le asd devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, che attesti il possesso dei requisiti previsti con allegato documento di identità. La dichiarazione reperibile sul sito dell'agenzia delle entrate dovrà essere trasmessa per raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata alla competente direzione regionale delle entrate per quanto riguarda gli enti di volontariato; le associazioni sportive dilettantistiche dovranno invece trasmetterla alla sede del Coni nel cui ambito si trova la propria sede legale.
  • Entro il 30 settembre 2015 possono essere sanate le omissioni o le irregolarità riguardo alla presentazione delle domande o della dichiarazione sostitutiva pagando la sanzione di 258 euro mediante modello F24 con codice tributo 8115, a condizione che il soggetto richiedente possedesse i requisiti alla scadenza della presentazione originaria ovvero al 07 maggio 2015.