Ogni anno i contribuenti possono portare in detrazione da reddito, e quindi inserire nel 730 le spese sostenute nell'anno precedente per polizze vita ed assicurazioni varie. Questa voce mediamente è una delle più gettonate nelle dichiarazioni dei redditi, seconda, forse, soltanto alle spese sanitarie. Il Decreto Legge 102 del 2013 ha ridotto gli importi che è possibile portare in detrazione e la tipologia delle assicurazioni da poter inserire. Il motivo è la copertura del gettito per l'abrogazione della prima rata Imu, per recuperarne il quale già nel 730 dello scorso anno furono abbassati gli importi annui che era possibile portare in detrazione.

Diciamo che per recuperare la rata di Imu non fatta pagare hanno colpito i contribuenti che avevano stipulato una polizza vita. Ma andiamo con calma e spieghiamo quali assicurazioni possiamo portare in detrazione sulla nuova dichiarazione dei redditi. Di norma è possibile "scaricare" sul 730 qualsiasi polizza che per le compagnie di assicurazione rientrano nel ramo vita e cioè le assicurazioni mediante le quali il contraente corrispondendo alla compagnia di assicurazioni il premio pattuito da contratto riceve in cambio per se o per un beneficiario scelto alla stipula un capitale o rendita in caso di accadimenti legati alla vita del contraente o dell'assicurato. Anche contratti stipulati con compagnie estere potranno essere portati in detrazione.

Per il 730 di quest'anno bisogna distinguere anche tra le polizze stipulate entro il 31/12/2000 e quelle dal 01/01/2001, infatti per le prime è necessario che il contratto abbia una durata minima di 5 anni e che all'interno dello stesso non ci sia la possibilità di chiedere un prestito sui premi già pagati. Altra distinzione è tra polizze che coprono il rischio di morte e di invalidità permanente e quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Fino al decreto del 2013, l'imposto massimo che si poteva portare in detrazione era 1.291,14 euro senza distinzione di tipologia. Già dall'anno scorso l'importo massimo era sceso a 630 euro. Quest'anno l'importo massimo per le polizze che rientrano nel primo caso è sceso a 530 euro. Solo per le polizze LTC (Long Term Care), quelle che rientrano nel secondo caso l'importo massimo è rimasto 1291,14 euro.

Naturalmente per le polizze cosi dette "miste" bisognerà controllare quale parte del premio copre il solo rischio infortunio ed invalidità e quale copre l'alterazione dello stato di autosufficienza del soggetto. Nel caso di polizze miste che prevedono la copertura in caso di morte, ma anche il riscatto per permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza,la parte di premio che può fruire della detrazione d'imposta è solo la quota riferibile al rischio di morte. Così anche quelle che prevedono la copertura in caso di malattia o infortunio per le quali è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio di invalidità permanente che risulta essere detraibile poiché la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.

Da quest'anno non sarà più possibile scaricare la parte del premio della nostra polizza auto destinata al SSN (servizio sanitario nazionale) che fino all'anno scorso era deducibile per la parte eccedente le 40 euro. La documentazione da conservare è il contratto stipulato e la quietanza del premio pagato in caso di controlli. La stessa documentazione è da portare al Caf nel caso in cui non si voglia fare il 730 da soli.