Con il nuovo modello 730 precompilato per il 2015 dovrà essere compilato obbligatoriamente il quadro "C" - redditi da lavoro dipendente e assimilati - poichè solo i titolari di tali redditi possono avvalersi della possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata modello 730/2015.

730 per il 2015, novità nella compilazione dei redditi dalavoro dipendente - La nuova struttura del quadro "C" nel modello 730/2015 precompilato tiene conto delle intervenute novità legislative che si sono susseguite nel corso dell'anno 2014:

  • Obbligo di inserimento nel rigo "C4" delle somme (qualora presenti) per "incremento della produttività" riportate nella certificazione unica nei punti dal 201 al 205
  • Introduzione del nuovo rigo "C14" relativo al bonus irpef di 80 euro, il cosiddetto"bonus Renzi"

730 precompilato 2015 - bonus irpef 80 euro

E' proprio il bonus irpef di 80 euro a determinare le novità nella compilazione del quadro dei redditi da lavoro dipendente nel modello 730/2015, il riconoscimento del bonus è infatti subordinato al fatto che il contribuente possieda per l'anno 2014 un reddito inferiore a 26.000 euro e che l'imposta risulti complessivamente a debito, al netto delle sole detrazioni per lavoro dipendente.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito complessivo per avere diritto al bonus irpef di 80 euro, l'agenzia delle entrate con la circolare n. 9/E/2014 ha chiarito che:

  • non vanno considerati i redditi soggetti ad imposta sostitutiva relativi agli incrementi di produttività (che però sono rilevanti ai fini della capienza)
  • vanno considerati i redditi assoggettati a cedolare secca
  • non vanno considerati i redditi dell'abitazione principale e relative pertinenze

In sede di compilazione del modello 730/2015 il bonus irpef verrà ricalcolato da chi presta l'assistenza fiscale, o direttamente dal contribuente, in caso di modello 730 precompilato sul sito dell'agenzia dell'entrate, e quindi si potranno presentare le seguenti tre ipotesi:

  • La spettanza del bonus erogato potrà essere confermata
  • la spettanza del bonus potrà essere non confermata e si dovrà procedere quindi al recupero del bonus precedentemente erogato dal datore di lavoro
  • la spettanza potrà essere riconosciuta per la prima volta in sede di dichiarazione dei redditi ( nel caso di bonus spettante non erogato dal datore di lavoro) e quindi liquidata con il modello 730/2015