La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 7290 del 2015, ha rigettato il ricorso di un contribuente - che esercita l'attività di commercio al dettaglio di prodotti tramite internet - al quale l'Agenzia delle Entrate di Roma aveva contestato la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dalla collocazione in vendita di prodotti sul portale Ebay. Il ricorrente lamentava che, a causa della crisi economica, era stato costretto a vendere una serie di orologi di sua proprietà su Ebay.

Precisava, poi, che non sapeva vi fosse l'obbligo di possedere una partita Iva e di tenuta delle scritture contabili per vendere sul famoso portale di annunci. L'Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, ha contestato le dichiarazioni del ricorrente, sostenendo che la conclusione di numerose transazioni commerciali sul portale Ebay non può essere considerata attività occasionale, ma attività d'impresa; pertanto, l'atto impositivo impugnato è da considerarsi legittimo.

Obbligo di partita IVA e di tenuta delle scritture contabili per transazioni abituali su Ebay. La decisione della Commissione Tributaria

I Giudici tributari hanno precisato che, allorquando vengono concluse numerose transazioni, l'attività di vendita online deve essere considerata attività d'impresa e i relativi ricavi sono redditi d'impresa e non redditi diversi (anche se il venditore è privo di autonoma organizzazione). Nel caso concreto, peraltro, è stato lo stesso ricorrente a confermare l'attività d'impresa, avendo dedotto di avere acquistato una serie di orologi al mercatino dell'usato e di averli poi messi in vendita sul portale Ebay.

L'abitualità dell'esercizio di attività di impresa, poi, è confermata dal rilevante numero di transazioni concluse dal ricorrente. Si applica, pertanto, l'art. 2195 n. 2 del codice civile, il quale stabilisce che "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano... 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni". Nel caso di specie, ad avviso dei giudici tributari, non può parlarsi di prestazione occasionale.

La Commissione Tributaria Provinciale ha concluso precisando che non vi è coincidenza tra la normativa tributaristica e quella civilistica in tema di esercizio di impresa commerciale: secondo le norme tributarie è sufficiente l'esercizio di attività d'impresa in forma abituale, anche in mancanza di organizzazione (tale requisito è invece fondamentale secondo la normativa civilistica). Il ricorrente, pertanto, era tenuto a possedere una partita Iva e alla tenuta delle scritture contabili. Per queste motivazioni, il ricorso è stato rigettato.

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