A quale contribuente non è mai capitato di ricevere una cartella esattoriale (propriamente detta cartella di pagamento) da parte della tanto famigerata Equitalia? La prima cosa che si sul fare quando, aperta la "lettera", si scopre trattarsi di una cartella esattoriale, normalmente il primo sguardo è rivolto all'importo da pagare e, subito dopo, all'Ente che ha richiesto tale pagamento per conto dell'agente della riscossione.

In tal modo, tuttavia, passano in subordine, il più delle volte tralasciandoli, tutti gli altri dettagli che dovremmo esaminare al fine di constatare la legittimità della cartella medesima.

Quali sono, dunque, i punti su cui bisogna focalizzare la nostra attenzione per renderci conto, almeno a primo acchito, se vi sono vizi e trattasi, quindi, di una cartella integralmente o parzialmente nulla e poter ottenere la nullità, impugnandola in autotutela o con ricorso presso l'autorità giudiziaria competente (Commissione tributaria, giudice di pace o tribunale)?

Quando la cartella esattoriale è stata preceduta, nei termini, da un avviso di accertamento, la sua impugnabilità è più circoscritta; diversamente, è possibile contestare ed impugnare la suddetta cartella per i seguenti motivi:

  • vizio di notifica: quando cioè è stata notificata non seguendo il corretto iter stabilito dalla normativa ( art. 60 del D.P.R. n. 600/73 ed art. 26 del D.P.R. 602/73);
  • mancato rispetto dei termini di decadenza;
  • mancata notifica dell'avviso di accertamento (quale atto presupposto), così come stabilito anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.16412/2007);
  • vizi inerenti alla carenza di motivazione (in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del Contribuente);
  • mancata indicazione del responsabile del procedimento;
  • mancata sottoscrizione del responsabile;
  • mancato rispetto della normativa sulla riscossione frazionata;
  • errata iscrizione delle somme nei ruoli straordinari;
  • in caso di precedente annullamento dell'avviso di accertamento.

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