Gli errori riscontrati sul modello 730 precompilato possono ora essere corretti dagli stessi contribuenti senza dover ricorrere ad un Caf o a un professionista abilitato. Lo ha stabilito una nota dell'Agenzia delle Entrate che intende, in questo modo, 'agevolare i cittadini nel primo anno di avvio sperimentale del 730 precompilato', stabilendo anche nuove scadenze per l'invio della dichiarazione modificata.

Gli errori del modello 730 precompilato.

Gli errori più frequenti in cui si può incorrere nell'invio della dichiarazione dei redditi, possono riguardare la non considerazione di oneri o la necessità di correggere errori della Certificazione Unica.

La stessa Agenzia delle Entrate non può considerarsi esente da responsabilità nell'invio di dichiarazioni errate, dal momento che numerosi sono le inesattezze riscontrate negli stessi modelli precompilati. E' il caso di contribuenti con due o più sostituti d'imposta, le cui detrazioni non vengono conteggiate correttamente, ma devono essere inserite manualmente. Altri errori riscontrati si sono verificati per quanto riguarda gli immobili, i contributi versati ai lavoratori domestici o le detrazioni spettanti per i familiari a carico.

Tutte situazioni che hanno richiesto l'intervento manuale del contribuente prima dell'invio del modello 730, aumentando la possibilità di incorrere in errori che, ora, l'Agenzia delle Entrate consente di poter correggere senza dover ricorrere, con conseguente aggravio di costi, alla consulenza di un Caf o di un professionista abilitato.

Come correggere il 730 precompilato e le nuove scadenze.

In pratica, il contribuente che dovesse accorgersi di aver commesso degli errori nel modello 730 scaricato ed inviato all'Agenzia delle Entrate, potrà nuovamente accedere al sito dell'Agenzia utilizzando le stesse credenziali ricevute per scaricare il 730 precompilato.

Si potrà, in questo modo, apportare le modifiche necessarie alla dichiarazione e provvedere ad un nuovo invio.

Le scadenze per inviare la nuova dichiarazione, che annulla e sostituisce la precedente, sono piuttosto ravvicinate: il 29 giugno, per chi ha un sostituto d'imposta, il 21 giugno per chi, non avendo un sostituto d'imposta, ha fatto ricorso, per il pagamento, al modello F24.

La possibilità data dall'Agenzia delle Entrate di 'autocorreggersi' è però limitata ad una sola volta. Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda modifica, bisognerà comunque rivolgersi ad un Caf o a un professionista abilitato.