Per chi non lo sapesse, il Ravvedimento Operoso è uno strumento messo a disposizione del contribuente che, accortosi di aver commesso un'errore. di qualsiasi natura esso sia,  nel pagamento di alcune tasse, può "autodenunciarsi", provvedendo poi alla regolarizzazione della somma dovuta, godendo di sanzioni ridotte; l'importo da versare varia a seconda del tempo trascorso dalla scadenza "all'autodenuncia".  

Ora, stando a quanto riportato all'interno della circolare dell'Agenzia delle Entrate 23/E del 9 giugno 2015, potranno usufruire di tale mezzo di pagamento anche i contribuenti, che non si trovino in regola con i tributi locali e regionali, come per esempio l'Imu, Tasi e Tari, che come ben sappiamo dovevano essere pagate entro il 16 giugno, o il bollo auto. 

Ma, questa non è l'unica novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 che, ha studiato dei nuovi ravvedimenti operosi, chiariti all'interno della circolare, anche in base al loro utilizzo per le imposte sulla casa

  1. Ravvedimento intermedio a 90 giorni, che comporta l'applicazione di una sanzione al 3,3%, può essere utilizzato nel caso si voglia procedere a regolarizzare gli eventuali errori commessi, tra cui vanno intese anche omissioni volontarie o involontarie, entro i 90 giorni dalla data ultima per la presentazione delle dichiarazione. Nel caso delle tasse sugli immobili, ossia IMU e TASI, con cui, l'errore non diventa visibile tramite la presentazione della dichiarazione ma ben si con la scadenza ultima del pagamento, il "conteggio" per il ravvedimento operoso deve essere fatto partire proprio da quest'ultima: chiunque abbia sbagliato il pagamento delle imposte sugli immobili, ha tempo 90 giorni dal 16 giugno, per poter ricorrere al ravvedimento operoso intermedio. 
  2. Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,2%, più eventuali interessi annui non ancora chiariti. 
  3. Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede invece una sanzioni pari al 5%, più eventuali interessi annui. 
  4. Ravvedimento operoso un settimo del minimo, a cui si può ricorrere in caso si voglia procedere alla regolarizzazione dell'importo dovuto, entro l’anno successivo dalla data in cui è stato commesso l'illecito o, nel caso non sia prevista la dichiarazione periodica, entro due anni.
  5. Il Ravvedimento operoso al quinti del minimo invece, può essere utilizzato dopo che la violazione commessa sia stata segnalata. Ma, in questo caso, le tasse locali sono escluse