Con riferimento alla prima casa di proprietà, sono previsti diversi bonus e benefici che vanno dal divieto di pignoramento alle agevolazioni fiscali relative all'imposta di registro, a quella ipotecaria e catastale, alle imposte Imu e tasi, ecc...

1) Acquisto prima casa

Il primo bonus di cui si può usufruire è ricollegato all'acquisto della prima casa che comporta il taglio del 2% sull'imposta di registro se si acquista da venditore privato, oppure Iva del 4% se si acquista da un'impresa di costruzioni. Per ottenere queste agevolazioni è necessario trasferire la propria residenza nella casa acquistata entro 18 mesi dalla data di acquisto.

Se si acquista, invece, mediante un'agenzia immobiliare, è possibile far detrarre il 19% dei costi sostenuti per l'intermediazione, fino ad un massimo comunque di € 1.000,00: ad ogni modo, quest'ultima agevolazione non è prevista se si acquista la casa in favore di un famigliare (ad esempio un figlio).

2) Imposte sugli immobili

Con l'acquisto della prima abitazione di proprietà sorge per il proprietario il pagamento verso il fisco delle imposte relative all'immobile, tra esse:

IMU: tassa, al momento, non dovuta per la 1° casa di proprietà, fatta eccezione per gli immobili di lusso (indicata al catasto con la categoria A/1). E' importante sapere che, ai fini dell'esenzione dell'Imu è necessario avere la residenza nell'immobile indicato come prima casa e definito dalla legge come "abitazione principale).

Attenzione: se il suddetto immobile viene concesso in locazione ed il proprietario conserva la residenza ma non anche il domicili, si perde il diritto all'esenzione del pagamento Imu.

Tasi e Tari: queste due imposte devono essere corrisposte in ogni caso non essendo previste agevolazioni sulla 1° casa.

3) Detrazioni Irpef relativi al mutuo 1° casa

Strettamente collegate all'acquisto prima casa, sono le detrazioni Irpef potendosi recuperare in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% degli interessi passivi corrisposti per il mutuo ipotecario, fino ad un massimo di 4 mila euro. Resta escluso dall'agevolazione gli interessi pagati ad esempio per altre forme di finanziamento.

4) Abitazione e pignoramento

Il pignoramento sull'abitazione principale è escluso: Equitalia o altro agente della riscossione non possono procedere col pignoramento immobiliare. La norma, introdotta nel 2013, si applica anche per le esecuzioni immobiliari precedenti - quindi è retroattiva - ma vale soltanto per i debiti relativi a tributi erariali e non anche se il creditore è un privato (ad esempio una finanziaria o altro creditore). Tuttavia, sebbene Equitalia non possa procedere con il pignoramento, potrà iscrivere ipoteca sull'immobile purché il debito non sia inferiore a 20 mila euro.

Si ricorda, a proposito di Equitalia, che da pochi giorni è stato pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale che prevede l'annullamento automatico delle cartelle esattoriali.

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