Gli stilisti Dolce&Gabbana hanno potuto contare sulla benevolenza della Corte di Cassazione, che con una sentenza di 98 pagine ha spiegato le motivazioni sottese alla decisione di scagionarli dal reato di evasione fiscale realizzato nel 2004-2005.Gli stessi infatti erano stati accusati di non aver presentato la dichiarazione dei redditi sulla società controllata Gado con sede operativa in Lussemburgo. Tale società sarebbe stata costituita solo per pagare meno tasse, posto che di fatto era amministrata in Italia. L’ipotesi formula dall’accusa era stata infatti quella di estero-vestizione della società Gado.L’estero-vestizione consiste nella localizzazione fittizia della residenza fiscale di un soggetto residente in Stati Esteri (a fiscaltà privilegiata) anche se la residenza effettiva continua ad essere in Italia, al fine di ottenere un vantaggio fiscali.

Accertamento dei giudici sull’estero-vestizione

I giudici di legittimità con tale decisione n 43809 del 30 ottobre 2015 hanno innanzitutto precisato che l’accertamento dell’estero-vestizione di una società deve essere svolto secondo le regole del giudizio proprie del processo penale che non tollerano inversioni della prova. In parole povere non si può presumere che l’obiettivo di unasocietà controllata avente sede all’estero sia solo quello di evadere il fisco italiano.Neconsegue il fatto che, anche se gli amministratori del c.d.a della società Gado avevano la residenza in Italia, ciò non presupponeva necessariamente che tale società fosse stata costituita al solo fine di beneficiare di vantaggi fiscali, senza che ciò fosse giustificato da una valida ragione economica.

È necessario infatti accertare che tale società estera non sia solo una costruzione di puro artificio, ma corrisponda ad un soggetto giuridico che svolge realmente la propria attività sulla base del proprio statuto o atto costitutivo.A detta degli ermellini, è da bandire l'uso di presunzioni fiscali, dovendo invece esser utilizzati criteri elaborati dalla .giurisprudenza comunitaria per identificare le società "schermo”.Tali motivazioni, con le quali si conclude che la controllata Gado proprio perché ha una propria valida ragione economica, non può essere considerata una società "schermo", hanno quindi spinto i giudici di legittimità a capovolgere la sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato gli stilisti D&G ad un anno e sei mesi di reclusione.

Risparmio sulle imposte: non c’è dolo di evasione

L’iter argomentativo della Corte di Cassazione però si spinge oltre al fine di sottolineare che l’operazione di costituire una società in Lussemburgo, per risparmiare un bel pò di tasse, sia in questo caso da considerarsi "perfettamente lecita".Il perseguimento di un risparmio fiscale infatti non è di per sé sufficiente a dimostrare il dolo di evasione, soprattutto quando l’operazione economica, come in questo caso, è appunto reale ed effettiva.L’elusione fiscale, che semmai sarebbe potuta ricorrere in tale fattispecie, impedisce inoltre l’applicazione di sanzioni di matrice penale proprio perché è differente dall’evasione.

(Corte di Cassazione, sez. penale sentenza n 43809 del 30.10.2015).Il grande gruppo di Moda presente in tutto mondo potrà ben dirsi soddisfatto di queste motivazioni che permettono alla loro società Gabo di continuare ad usufruire di una tassazione del 4 % invece che di una del 45 %. Per info di diritto premi tasto segui accanto al mio nome.