I tempi in cui viviamo sono duri per tutti anche per coloro che portano i camici bianchi.Anche l’attività del medico oggi può non essere svolta più esclusivamente all’interno della struttura ospedaliera o all’interno di una Azienda Sanitaria Locale. E ciò perchè anche i medici per via della crisi cercano come possono di arrotondare lo stipendio, magari svolgendo attività di consulente tecnico (CTU) all’interno delle aule dei tribunali.

In tali ipotesi bisognaindividuare il corretto regime fiscale da applicare ai compensi percepiti dagli stessi per quelle attività intramurarie.L’Agenzia della Entrate con la risoluzione n.

88/E del 19 ottobre 2015 ha fatto un po’ di chiarezza sul tema, individuando nello specifico le ipotesi il cui medico è sottoposto al regime IVA e quindi all’obbligo della fatturazione elettronica, valida ricordiamo nell'ambito delle forniture di beni e servizi e prestazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Presupposti dell’applicazione del regime dell’IVA

Dopo la rivoluzione fiscale introdotta negli uffici della P.A. l’obbligo di fatturazione elettronica così come previsto dalla disciplina dell’IVA scatta ogni qualvolta operatori pubblici e privati, svolgono prestazioni o cedono beni a enti pubblici, a tutti quei soggetti cioè legislativamente individuati come P.A..

Attraverso l’emissione della fattura elettronica, viene automaticamente presa in considerazione l’assolvimento dell’Iva nei confronti dell’ente pubblico destinatario della prestazione.

L’individuazione delle ipotesi in cui l’operazione può quindi dirsi rilevante ai fini IVA (soggettivamente ed oggettivamente) è tratteggiata in modo abbastanza preciso dall’Agenzia delle Entrate che scinde l’ipotesi in cui il medico effettua l’attività di consulente tecnico in maniera abituale, dalle ipotesi in cui invece l’attività è effettuata in modo occasionale.

In queste ipotesi infatti non si è obbligati all'apertura della partita IVA né all'emissione di fattura elettronica.

Posto che attività occasionale è connotata da alcune caratteristiche come la discontinuità dello svolgimento; l’assenza di collegamento con la struttura organizzativa del committente e l’assenza di una coordinazione, il nocciolo della questione sottoposto all’Agenzia delle Entrate è appunto il regime fiscale applicabile quando l’attività di CTU del medico è resa nell’ambito di un giudizio civile o per finalità amministrative o assicurative.

Il medico che presta attività di CTU deve emettere fattura ai fini IVA?

L’Agenzia delle Entrate ritiene infatti che qualora l’attività di CTU sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari vanno qualificati come redditi diversi. In tali casi le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'IVA perché manca il presupposto soggettivo previsto dalla disciplina dell’IVA. ( risoluzione n 88/E del 19 ottobre 2015).

Se l'attività di consulenza è svolta invece con carattere di abitualità da parte del medico, il relativo compenso costituisce reddito da lavoro autonomo, che implica, che il medico-professionista è obbligato sia ad emettere la fattura elettronica sia a possedere partita IVA.

Nei casi in cui invece la CTU del medico sia espletata durante un procedimento penale le consulenze invece rappresentano esercizio di pubblica funzione e saranno assoggettate a Iva, sussistendo altresì l’obbligo della documentazione con fattura elettronica, solo ove poste in essere da soggetti che svolgono altre attività d'impresa o di lavoro autonomo.