Moltissimiitaliani hannoavuto a che fare con Equitalia e, soprattutto, con le sue cartelle di pagamento. Tasse, imposte, tributi ed altri balzelli che per un motivo o per un altro, non vengono pagati agli Enti creditori e finiscono nelle mani di Equitalia. Spesso, per crediti che il debitore non vuole o non può pagare,Equitalia può arrivare all’esecuzione forzata ed al pignoramento dei beni del debitore, e non ci riferiamo solo al fermo amministrativo del veicolo. Sarà bene, quindi, chiarire cosa può venire tolto a un debitore e quali procedure deve seguire Equitalia per dar vita al pignoramento.

Beni non pignorabili

Una cosa certa è che non tutto il patrimonio di beni mobili e immobili può essere sottratto al debitore. Ci sono dei beni inalienabili che nemmeno Equitalia può chiedere come contropartita di un debito da pagare. La prima casa, l’immobile dove il debitore ha la residenza sua e del suo nucleo familiare non può essere pignorata o espropriata da Equitalia, cosa che invece la normativa in vigore permette ad altri creditori privati. Sullo stipendio, qualunque creditore può attaccare per vedersi risarcire il dovuto. L’Ente di riscossione può pignorarne solo il 10% per stipendi inferiori a 2.500 euro al mese. La percentuale diventa del 7% e del 5% per stipendi fino a 5.000 euro e superiori.

Se il debito non è con Equitalia, ma con un creditore privato, questi può attaccare solo un quinto dello stipendio. La pensione invece non può essere pignorata se trattasi di assegno sociale e di norma si può pignorare solo la parte che eccede l’importo di 1,5 volte l’assegno sociale. Essendo quest’ultimo pari a 448,52 euro al mese per il 2016, l’importo intoccabile è di 672,78 euro.

In parole povere, vietato attaccare il limite vitale, siano i creditori privati o l’Ente di riscossione per eccellenza. Nessun pignoramento per le polizze vita e per i mobili di casa, quelli che servono per rendere dignitosa la vita quotidiana. I conti correnti possono essere pignorati al 100% se su di essi non viene accreditata la pensione o lo stipendio, o almeno non solo essi.

Qualora servano solo per icassare i mensili, il pignoramento segue le regole per pensioni e stipendi.

Atti esecutivi, vincoli da rispettare per la riscossione

Anche sulle azioni esecutive, la normativa vigente impone ad Equitalia di rispettare alcuni parametri. Il più importante sicuramente è quello dei 120 giorni. Infatti è dal 2013 che la Legge impone all’Ente di inviare una comunicazione al debitore in cui elenca i ruoli che danno motivo di chiedere il fermo amministrativo del veicolo o il pignoramento dei beni del debitore. Solo decorsi 120 giorni dalla avvenuta comunicazione, Equitalia può proseguire la procedure esecutiva. Questa disposizione è prevista dalla Legge n° 228/12 e si applica solo per debiti di importo inferiore ad euro 1.000.

L’assenza di questa comunicazione oltre che ad invalidare l’atto esecutivo e quindi il pignoramento o il fermo amministrativo, rischiano di rendere nullo anche l’atto vero e proprio perché nella sua definizione finale porta aumenti di importo da pagare al debitore che quindi può opporsi. Alcune sentenze hanno in qualche modo creato precedenti o come si dice hanno fatto giurisprudenza. Infatti una sentenza di un Giudice di Pace di Taranto, la 3111 del 7 ottobre scorso, accogliendo il ricorso di un cittadino ha dichiarato l’illegalità dell’atto esecutivo.