L’Agenzia della Entrare nel corso di Telefisco 2106 ha dato alcuni chiarimenti in merito ai super-ammortamenti introdotti dalla legge di Stabilità per il 2016, risolvendo così alcuni quesiti proposti dalla stampa specializzata sulla disciplina dei super-ammortamenti. Tale agevolazione fiscale del maxi-ammortamento è volta ad incoraggiare da parte delle aziende gli investimenti in particolari tipologie di beni grazie ad una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi beni. In particolare L’Agenzia fiscale dopo aver ribadito che i soggetti beneficiari del super-ammortamento sono gli esercenti attività di impresa, nonché arti e professioni, ha fatto alcune precisazioni che ineriscono al regime contabile e fiscale da loro adottato.

In particolare essa ha chiarito che tale misura spetta anche ai contribuenti che adottano il regime dei minimi. Per tali contribuenti infatti viene applicato il principio di cassa, il quale non è considerato come un impedimento alla fruizione del beneficio. L’agenzia delle Entrate invece ha ritenuto ragionevole escludere i contribuenti forfetari, tenuto conto che essi determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi.

Riflessioni inerenti i profili temporali e oggettivi

Sotto il profilo temporale, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che all’imputazione degli investimenti al periodo di riferimento dell’agevolazione (ovvero dal 15.10.2015 al 31.12.2016) si applicano le regole generali della competenza di cui al Testo Unico sulle imposte.

La maggiorazione del 40% del costo di acquisto di beni strumentali, dato che si traduce in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere dedotta solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Sotto il profilo oggettivo, il maxi-ammortamento interessa i beni acquisiti, anche in locazione finanziaria.

Tali beni devono possedere 3 caratteristiche: materialità, strumentalità e novità. Un altro problema si è posto anche in merito ai beni di valore inferiore a 516,46 euro, per i quali, secondo il TUIR, Testo unico delle imposte sui redditi non è previsto l’ammortamento in quote costanti. L‘Agenzia fiscale ha evidenziato che proprio perché la maggiorazione fa riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, la stessa non ha alcuna influenza sul limite di 516,46 euro.

Ciò comporta anche che nel caso in cui il costo del bene superi 516,46 euro per via della maggiorazione percentuale sarà sempre possibile la deduzione integrale.

Il maxi-ammortamento e l’IRAP

La misura del super ammortamento non esplica alcun effetto ai fini IRAP, neanche nell’ipotesi in cui i contribuenti determinano la base imponibile dell’IRAP facendo riferimento ai criteri stabili per le imposte sui redditi. La maggiorazione del 40% deve inoltre essere utilizzata a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non è più possibile fruire di eventuali quote non dedotte. La legge di Stabilità 2016 non ha solo introdotto il super-ammortamento ma ha anche previsto un credito di imposta, con decorrenza dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2019, per l’acquisizione, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel centro sud. Inoltre è stata innalzata anche soglia massima di deducibilità delle auto acquistate in leasing fino al 31.12.2016, utilizzate da aziende, lavoratori autonomi e agenti di commercio.