La Legge di stabilità in vigore dal 1° gennaio 2016 ha prodotto alcune buone notizie per i proprietari di case ed immobili. È stata abolita la Tasi sulle abitazioni principali, l’IMU sugli imbullonati e sui terreni agricoli ed è stata ridotta del 50% l’imposta dovuta per le case che vengono concesse in comodato d’uso gratuito ai figli. Proprio quest’ultimo punto è stato molto discusso e contestato per via degli adempimenti necessari e della loro scadenza oltre che dei requisiti necessari per ottenerlo. Il Ministero dell’Economia rispondendo ai quesiti arrivati da soggetti interessati, Patronati, Caf e professionisti del settore, ha chiarito alcuni aspetti molto importanti.

Come funziona lo sconto

La novità introdotta dal Governo Renzi nella Legge di Stabilità 2016, permette a coloro che risultano proprietari di un secondo immobile residenziale, di pagare la metà della Tasi o dell’IMU dovuta, se la seconda casa viene data in comodato gratuito ad un figlio. I requisiti necessari per poter accedere a questo sconto sono molteplici. In primo luogo, ci sono quelli soggettivi, quelli cioè che riguardano le due parti in causa, quella che concede la casa in comodato e quello che la riceve. Ci sono poi i requisiti oggettivi, riguardanti gli immobili e quelli tecnici che riguardano il comodato inteso come contratto.

Non basta un contratto verbale tra le parti per dare diritto alla riduzione di imposta, ma serve registrarlo.

Dal punto di vista economico, se lo sconto del 50% su quello che andrebbe pagato come imposte è una buona notizia, occorre sapere che la registrazione del contratto prevede 200 euro di imposta di bollo più tante marche da bollo da 16 euro quante copie del contratto necessitano. Altra situazione negativa è che per via delle nuove norme, le delibere comunali che fino al 2015 avevano esentato dalle tasse alcuni immobili concessi in comodato, non saranno più valide.

È il caso di quelle case su cui la Tasi non era dovuta perché concesse ad un figlio con limiti reddituali inferiori a 15mila euro di ISEE. Se fino al 2015 su questi immobili l’imposta non era dovuta, da quest’anno, si pagherà il 50%.

Chiarimenti del Ministero dell’Economia

Il Ministero dell’Economia è intervenuto per chiarire tutte le problematiche del provvedimento.

Le case di proprietà non possono essere più di due, non devono essere di lusso, devono essere entrambe nello stesso comune ed in una di esse, il proprietario deve avere la residenza del suo nucleo familiare.Viene sottolineato che percase si intendono unità immobiliari ad uso abitativo, quindi la proprietà di negozi, botteghe e così via, non pregiudicano la concessione dello sconto. Il figlio comodatario, non deve avere altri immobili intestatiche hanno un uso abitativo edeve adibire la casa concessa a propria abitazione principale. Un problema sorto a provvedimento emanato, era quello della scadenza della registrazione.

Di norma, la registrazione di un contratto verbale, deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula.

In questo modo, se lo sconto IMU è entrato in vigore il 1° gennaio, i soggetti che volevano registrare il contratto per usufruire dello sconto, avrebbero dovuto farlo entro il 20 gennaio. Il Ministero invece ha prolungato questa scadenza posticipandola a 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, quindi il prossimo 1° marzo. Buona notizia questa per molti che rischiavano di sforare i termini di registrazione e di perdere lo sconto per la prima rata di imposte in pagamento a giugno.