L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 27036 del 19 febbraio, ha approvato il nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli avvertenza relativi ai ruoli emessi dalla stessa Agenzia. La sua nuova struttura è più chiara e trasparente e recepisce le novità normative sul contenzioso tributario. Tra le modifiche previste viene introdotta un’unica sezione per le molteplici modalità di pagamento degli importi a ruolo. Sul fronte delle avvertenze, a seguito della riforma della disciplina dell’istituto del reclamo-mediazione, la sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” si è trasformata in ‘Presentazione del ricorso’.

Di conseguenza è stato eliminato ogni riferimento alla precedente disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un’istanza di reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso giurisdizionale inoltre, riguardo alle controversie di valore inferiore a 20 mila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere quindi anche una proposta di mediazione. La mediazione inoltre è stata estesa e diventa obbligatoria anche per le controversie in materia catastale di valore indeterminabile. Poiché è stato revisionato il sistema di remunerazione del servizio di riscossione disposto con il Dlgs 159/2015 è stata sostituita la parola ‘compensi o aggio’ con ‘oneri di riscossione’

Cartella di pagamento: ricorsi senza avvocato o commercialista

Un'altra novità riguarda il fatto che il contribuente può presentare ricorso contro gli atti di tutte le amministrazioni finanziarie tra cui Equitalia anche senza bisogno della difesa tecnica se il valore della controversia non supera 3.000 euro.

Per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. E’ stato infatti innalzato il precedente limite di 2.582,28 euro. In questi casi il contribuente può quindi firmare da solo il ricorso e presentarsi davanti alla Commissione Tributaria, rispettando comunque le regole di procedura civile.

Il contribuente quindi deve stare ben attento al termine di prescrizione della cartella di pagamento, ovvero alla data di scadenza oltre la quale nulla è più dovuto all’erario. Ebbene ricordare che i tributi locali periodici come TASI, TARSU, TARI, ICI e IMU si prescrivono nel termine di 5 anni. L’IRPEF, IVA, IRES, l’imposta di registro, le imposte ipocatastali, oggetto di cartella di pagamento, si prescrivono nel termine di 10 anni, che decorre dai 60 giorni dalla notifica della cartella.

Le sanzioni si prescrivono invece in 5 anni decorrenti dal giorno della violazione. Il contribuente può comunque sempre scegliere di avvalersi di avvocati e commercialisti e dei dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf). Inoltre laddove non sia possibile determinare il relativo valore delle lite, l’assistenza tecnica è obbligatoria.

Fusione delle società di Equitalia Nord-Centro-Sud

In merito al cambiamento relativo alla struttura di Equitalia, invece le 3 società del Gruppo si fonderanno presto tra loro. Ne consegue che non ci sarà più Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, ma un unico gruppo. La nuova organizzazione comporterà quindi una spendig review e un risparmio di costi.

Inoltre, con la futura incorporazione l’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Ruffini, sta cercando di rendere quanto più omogenei ed efficienti i sistemi e le procedure di riscossione. Per ultimo occorre segnalare che il foglio Avvertenze relativo ai ruoli emessi dagli Uffici provinciali-Territorio è stato modificato per tutti gli uffici, tranne per quelli di Roma, Milano, Napoli e Torino che continuano a usare le “istruzioni” aggiornate del 2013. Per altre info sul tema premete il tasto Segui.