Sebbene i debiti contratti da un soggetto deceduto, si trasmettono ai suoi eredi, ci sono dei casi in cui Equitalia o l’Agenzia delle Entrate non possono pretenderne il pagamento dagli eredi. In uno di questi casi rientra la rinuncia all’eredità da parte degli eredi che può avvenire entro 10 anni dalla morte e solo dopo l’apertura della successione. Essa permette agli eredi di liberarsi dai debiti del familiare defunto. La rinuncia può avvenire con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui è stata aperta la successione e deve essere inserita nel registro delle successioni.

Per tali regole sono però previste delle eccezioni per l’erede che è nel possesso dei beni del defunto: in tali casi i termini si riducono ed egli entro 3 mesi dall’apertura della successione deve redigere l’inventario e nei 40 giorni successivi deve fare la comunicazione, accettando appunto l’eredità con beneficio di inventario. Il titolare dell'imposta non pagata per poter esigere il pagamento del debito tributario da parte degli eredi deve provare quindi l’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati. La prova è quindi strettamente legata alla produzione degli atti dello stato civile dal quale si evince il rapporto di parentela con il “de cuius”, non bastando la produzione della sola denuncia di successione (Corte di cassazione sentenza n.

3611 del 24/02/2016)

Altre ipotesi di esclusione dal pagamento del debito

Fra le ipotesi che possono evitare di pagare i debiti del defunto c’è anche quella relativa alla prescrizione delle imposte risultati dalla cartella esattoriale richieste da Equitalia. Un’altra ipotesi che potrebbe esclude il pagamento dei debiti è quella di una notifica non corretta della cartella, contenente l’importo del debito da saldare.

Al fine di verificare che la notifica della stessa sia stata effettuata correttamente occorre tener presente che Equitalia o altri concessionari di riscossione devono procedere a notificare la stessa, presso l’ultimo domicilio del defunto, agli eredi impersonalmente e collettivamente qualora gli stessi non provvedino a comunicare il decesso del parente.

La busta di Equitalia non deve contenere il nome del contribuente deceduto, perché altrimenti la notifica è nulla, ma il nome e cognome degli eredi. Tale regola è valida per un anno dal decesso del contribuente. Nell’ipotesi contraria invece la notifica della cartella dovrà essere eseguita sempre nei loro confronti, quindi impersonalmente a tutti gli eredi e non all’ultimo domicilio del de cuius .

Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

Ricordiamo anche che le sanzioni non si trasferiscono mai agli eredi. Ciò significa che qualora l’importo della cartella è costituito da una parte che si riferisce all’imposta evasa e un’altra parte relativa alle sanzioni per tale omesso versamento, essa non è mai dovuta dagli eredi.

Per ottenere la decurtazione delle sanzioni dal totale della cartella è necessario presentare un’istanza in autotutela da inviare via PEC sia ad Equitalia che all’Agenzia delle Entrate o al Comune o alla Regione. Il passo successivo sarà attendere che Equitalia proceda allo scorporo delle somme che saranno nuovamente reinviate agli eredi. L’istanza in autotutela non sospende i termini per l’ impugnazione della cartella esattoriale davanti al giudice competente. Il termine ad esempio è di 40 giori nel caso di contributi previdenziali, nel caso di imposte è di 60 giorni e nel caso di multa stradale è di 30 giorni. Ricordiamo anche che se decorrono i termini previsti per impugnare la cartella essa diviene definitiva con la conseguenza che l’erede dovrà pagare l’intero importo(comprese le sanzioni) anche se non dovuto.

Qualora il contribuente sia deceduto nel corso di un piano rateale di pagamento non concluso le sanzioni da questo dovute non si trasmettono comunque al de cuius. L’intrasmissibilità agli eredi vale anche per i ritardati pagamenti delle quote effettuati dal defunto prima della morte