Con lacircolare numero 9668 del 20 aprile 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente se il canone tv dovrà essere pagato dai possessori di pc, tablet e smartphone anche in assenza dell'apparecchio televisivo. Nello specifico, non dovranno pagare il canone Rai i non possessori di apparecchi televisivi atti alla ricezione alla decodificazione ed alla visualizzazione del segnale televisivo, digitale terrestre o anche satellitare, già incorporati nell'apparecchio stesso oppure tramite sintonizzatore o decodificazione del segnale esterni.

In base a questa definizione, chi non possiede la televisione, ma utilizza il personal computer, il tablet o lo smartphone non dovrà pagare l'abbonamentotv e dovrà procedere con l'autodichiarazione per escludere l'addebito in bolletta a partire dal prossimo mese di luglio.

Canone Rai: bisogna pagare per radio, computer, tablet e cellulari?

Pertanto, è proprio il sintonizzatore, interno o esterno, a fare la differenza: qualunque apparecchio che ne sia privo non è tenuto al pagamento del canone tv. Di conseguenza, si potranno seguire i programmi televisivi in streaming senza pagare l'abbonamento in quantola ricezione del segnale non avviene tramite il sintonizzatore dei canali tv, ma attraverso la rete internet.

Una ulteriore precisazione dell'Agenzia delle Entrate riguardale radio: questi apparecchi non dovranno essere soggetti al versamento del canone se sono utilizzati in via esclusiva nelle abitazioni private.

Posticipata la scadenza per l'autocertificazione canone del non possesso della tv

E' stata inoltre posticipata la data di scadenza per la presentazione del modello di autodichiarazione per chi non sia in possesso della televisione e per evitare il pagamento del canone.

Le scadenze fissate nel precedente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate erano il 30 aprile, per l'invio tramite posta ordinaria, ed il 10 maggio 2016 per l'inoltro telematico tramite Fisconline oppure Entratel. La nuova scadenza, per entrambi i canali, è fissata per lunedì 16 maggio 2016. I ritardatari che dovessero presentare l'autocertificazione tra il 17 maggio ed il 30 giugno prossimi, avrebbero l'esclusione del pagamento del canone in bolletta da luglio a dicembre 2016, ma non del pregresso (gennaio-giugno 2016). Infine, l'autocertificazione presentata tra il 1° luglio ed il 31 gennaio 2017 avrà effetto per il solo canone relativo all'anno 2017.