L’Agenzia delle Entrate con 2 istanze d’interpello del 18 aprile 2016, ha chiarito l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo in relazione a 2 diverse fattispecie. Con la risoluzione 25/E, ha valutato esenti dal bollo le quietanze emesse dagli organi di polizia dopo la riscossione di proventi contravvenzionali. Con la risoluzione 24/E ha invece stabilito che sono esenti dall’imposta di bollo i certificati anagrafici chiesti dagli studi legali per la notifica degli atti giudiziari.

Prima di rispondere al l° quesito, l’Agenzia ha chiarito che il pagamento delle sanzioni amministrative per violazione del C.d.S.

può avvenire con versamento in c.c. postale o presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di c.c. bancario (Dlgs 285/1992). Nei casi di pagamento in misura ridotta viene rilasciata apposita quietanza dall’organo presso il quale è avvenuto tale pagamento. In deroga alla regola generale, il pagamento dell’imposta di bollo non è però previsto per una serie di atti e di contributi degli enti locali che si avvalgono dell’opera dei concessionari del servizio di riscossione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto che sia la sanzione amministrativa per violazione del C.d.S,sia tutti gli atti relativi alla riscossione possano rientrare nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali.

Ne consegue, che anche le quietanze di pagamento, emesse dagli agenti della polizia stradale dopo la riscossione di proventi contravvenzionali, devono considerarsi esenti dall’imposta di bollo.

Certificati anagrafici richiesti per uso notifica

L’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti anche sull’imposta di bollo che così come prevede il Dpr 223/1989 deve essere pagata per i certificati anagrafici rilasciati dai Comuni, salvo nei casi previsti da leggi speciali o per usi specifici.

Non è infrequente infatti che molti studi legali, si rivolgano al Comune per ottenere il certificato di residenza di un soggetto a cui sarà spedita una raccomandata o notificato un atto giudiziario. Alcuni Comuni però subordinano la risposta all’invio ad una marca da bollo da 2,00 euro o da 16,00 euro per ogni foglio. Ne consegue che il mancato rilascio del bollo rappresenta addirittura una condizione ostativa al rilascio dell’informazione.

Tutti i Comuni italiani, dopo la risoluzione dell’Agenzia, da oggi non possono più vincolare il rilascio del certificato di residenza, al pagamento dell’imposta di bollo. E ciò perché anche i certificati anagrafici sono soggetti al regime di esenzione dall'imposta di bollo, sempre che siano necessari, antecedenti e funzionali ai procedimenti giurisdizionali. Esso quindi deve essere strettamente collegato all’esercizio di un’azione giudiziale. Il legislatore infatti proprio perché ha previsto l’introduzione del contributo unificato ha escluso quindi l’applicabilità dell’imposta di bollo ai provvedimenti e agli atti processuali. È però necessario che il soggetto beneficiario dell’esenzione dell’imposta di bollo rivesta la qualità di parte processuale.

Quindi la richiesta deve essere effettuata da uno studio legale associato o anche da un singolo avvocato,con un riferimento esplicito alle necessità giudiziarie. Per restare sempre aggiornati su tali tematiche potete premere il bottone Segui in alto a sinistra accanto al nome