Importanti novità nella dichiarazione dei redditi 2016 riguardano le detrazioni per le spese della Scuola: occorre, infatti, far riferimento alle ultime novità introdotte dalla recente modifica operata dalla legge 107 del 2015 (cosiddetta legge "Buona scuola") che, al comma 151 dell'unico articolo, ha amplificato le tipologie di spesa che potrannogodere di uno sconto di imposta includendo, in particolare, i costi sopportati per la frequenza dei propri figli alle scuole materne ed elementari. Pertanto, rispetto allo scorso anno, nel 2016 per i redditi maturati nel 2015, occorre fare attenzione alle nuove voci di spesa che possono essere detratte e che spieghiamo nel dettaglio.

Scuola: quali spese possono essere detratte per la dichiarazione redditi 2016?

Nel modello precompilato 730/2016 e nell'Unico P/f (persone fisiche),necessari per la dichiarazione dei redditi 2016, potranno essere detratte le seguenti due nuove situazioni:

  • le spese sostenute far frequentare la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e le scuole medie: in tal caso il totale annuo non dovrà superare 400 euro, somma sulla quale si potrà applicarela percentuale del 19 per cento di sconto per ciascuno dei figli iscritti;
  • le spese sostenute per frequentare i corsi all'universitàsia statali che privati.

Asili nido: si può detrarre l'iscrizione e in quale misura?

Ricordiamo che sono, inoltre, detraibili anche le spese sostenute per l'iscrizione dei propri figli all'asilo nido, sia pubblico che privato: tale detraibilità era già prevista dalla legge 203 del 2008.

Su queste spese è opportuno chiarire che le detrazioni vanno calcolate nella misura del 19 per cento sull'importo massimo di 632 euro per ciascun bimbo, tra i tre mesi ed i tre anni, iscritto.Potranno essere, per assimilazione, detratte le spese sostenute per soggetti che offrano servizi a domicilio assimilabili a quelle degli asili nido.

Detraibilità spese: cosa si intende per 'frequenza scolastica'

Infine, è necessario spiegare nel dettaglio cosa si intenda per "spese di frequenza scolastica". La delucidazione è stata data dalla circolare numero 3 del 2016 emanata dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale per spese di frequenza scolastica debbano intendersi sia i costi sostenuti per le tasse e i contributi necessari all'iscrizione, sia le spese per le mense scolastiche. Non sono, invece, da includere e non sono pertanto detraibili le spese sostenute per acquistare articoli di cancelleria e i libri scolastici.