Dopo aver trattato delle novità del modello 730/2016 relative al quadro A dei terreni, andiamo ora ad esaminare il secondo quadro degli immobili, ovvero il quadro B, nel quale vanno inseriti i redditi dei fabbricati.

Chi deve compilare il quadro B di fabbricati

Il quadro B del modello 730/2016deve essere compilato da tutti i contribuenti che hanno avuto il possesso di un fabbricato nel corso dell'anno 2015. Alla compilazione del quadro B sono obbligati, quindi, oltre al proprietario, anche i titolari di usufrutto o di altro diritto reale sui fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano; restano esclusi dall'obbligo di dichiarazione i titolari della sola nuda proprietà sull'immobile.

Tassazione redditi dei fabbricati

Come previsto per i terreni, anche per i fabbricati vale il principio dell'effetto sostitutivo Imu-Irpef, pertanto i fabbricati non locati nel corso dell'anno 2015, per i quali si è pagata l'Imu, non saranno assoggettati a tassazione Irpef e relative addizionali se sono ubicati in un comune diverso da quello dove si trova l'abitazione principale.Se invece sono ubicati nello stesso comune dove è situata anche l'abitazione principale, questi saranno soggetti a tassazione Irpef e addizionali per il 50%.

Novità compilazione quadro B

Nel modello 730/2016 non andrà più compilata la colonna 10 del quadro B dove andava indicato, fino allo scorso anno, l'importo dovuto a titolo di Imu nell'anno precedente.

Per ciascun immobile posseduto va compilato un rigo del quadro B, indicandone la rendita catastale, il codice di utilizzo, il periodo e la percentuale di possesso, l'eventuale canone di locazione percepito e il codice catastale del comune nel quale è ubicato. Nel caso di fabbricato concesso in locazione nella colonna 5 dovrà essere indicatouno dei seguenticodici:

  • codice 1 nel caso di tassazione ordinaria - 95% del canone di locazione;
  • codice 2 nel caso di tassazione ordinaria di fabbricato locato situato a Venezia centro e nelle isole di Giudecca, Murano e Burano - 75% del canone di locazione;
  • codice 3 nel caso di opzione per il regime della cedolare secca - 100% del canone di locazione (ovviamente da assoggettare alle aliquote agevolate per questo tipo di contratto);
  • codice 4 per la tassazione di un immobile riconosciuto di interesse storico o artistico - 65% del canone di locazione.

Nei dati relativi ai contratti di locazione sez II da compilare per fruire delle agevolazione sui contratti di locazione è stata inserita una nuova casella nella colonna 9 "stato di emergenza" che va barrata in caso di stipula di un contratto di locazione in uno di comuni per i quali nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità.