Contrarre un mutuo per l’acquisto di una casa da adibire ad abitazione principale dà diritto a detrarre dalle Imposte sui redditi, una parte degli interessi pagati. Per i nuovi mutui, sarà possibile anche scaricare le spese accessorie, quelle che fanno da corollario al contratto da stipulare in banca. Non tutti i mutui sono identici, anzi, la materia è talmente vasta, soprattutto ai fini fiscali, che occorre fare chiarezza su alcune particolarità che possono mettere in difficoltà i contribuenti.

Interessi già preinseriti dal Fisco nel 730 precompilato

Gli interessi passivi sui mutui, sono tra le spese detraibili che il Fisco, grazie alla comunicazione obbligatoria a cui sono tenute le banche e le Poste, hanno già in mano e quindi sono già inseriti nel 730 precompilato. Molti contribuenti, il prossimo 15 aprile, si troveranno questi interessi già inseriti sul 730, e su quelli, il fisco calcolerà il 19% che è la percentuale di detrazione spettante. Se questi oneri, non compaiono sul 730 ma sull’allegato, significa che ci potrebbe essere un piccolo problema. Infatti, di norma, gli interessi calano ogni anno perché man mano che si rimborsa il mutuo, meno interessi vengono pagati. Se questi, sono superiori a quanto pagato nell’anno precedente, il Fisco non li inserisce preventivamente, ma ne chiede conferma al contribuente che deve verificare perché sono superiori ai precedenti.

Il motivo principale di questa eventualità, dovrebbe essere il mancato pagamento di alcune rate nell’anno precedente.

Per esempio, se un contribuente in difficoltà ha fatto slittare qualche rata all’anno successivo, sarà possibile che nel 2015, al posto di pagare come di consueto 12 rate, ne abbia versate qualcuna in più, con conseguente aumento degli interessi da detrarre.

Naturalmente, per i cittadini che non volessero utilizzare il 730 precompilato, ma proseguire alla vecchia maniera, non ci sarebbe questo problema, ma bisogna capire quali mutui sarà possibile prendere in considerazione.

Mutui, non tutti sono uguali

Statisticamente, dopo le spese sanitarie, gli interessi sui mutui, sono la seconda voce più riscontrata tra le spese che i contribuenti scontano dall’Imposta sulle Persone Fisiche.

Non tutti i mutui contratti però danno diritto alla detrazione dei loro interessi. Infatti, bisogna sapere che i mutui contratti prima tra il 1991 ed il 1996 non sono scaricabili se non riguardano l’acquisto di una abitazione principale, quindi anche se contratti per la ristrutturazione della prima casa. Dal 1997 invece, possibile detrarli anche per spese di ristrutturazioni o per la costruzione della casa.

Naturalmente, il mutuo deve coprire il costo della casa, perché se eccede, gli interessi da scaricare devono essere solo quelli relativi alla parte di mutuo che copre il costo della casa. Qualsiasi altra forma di prestito bancario, anche se contempla l’ipoteca sull’immobile, non dà diritto alla detrazione, quindi sono esclusi cessioni del quinto, concessioni di credito e finanziamenti vari.

Per i nuovi mutui, quelli contratti nel 2015, oltre agli interessi, si possono scaricare anche le spese notarili e quelle a corredo del contratto, a condizione che l’immobile diventi prima casa entro un anno dall’acquisto. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 4.000 euro, a condizione che la casa sia adibita per tutto l’anno ad abitazione principale. Per motivi diversi da quelli lavorativi, infatti, se la casa durante l’anno non risulti essere quella principale, l’importo massimo scende a 2.065,83.