La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 9451 del 10 maggio ha espresso un importante principio di diritto, che interessa un grande numero di contribuenti che esercitano in forma individuale un'attività d’impresa, professionale, artistica (in qualità di agenti, artigiani, rappresentanti, piccoli commercianti, promotori finanziari, coltivatori diretti del fondo). L’impatto sul contenzioso esistente sarà dunque notevole, posto che recentemente l’Agenzia delle entrate, nella direttiva numero 42/ 2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo.

La Corte di Cassazione a SU, abbracciando la tesi minoritaria ha invece enunciato il seguente principio di diritto: il professionista, l’imprenditore, l’artista individuale se assume un solo collaboratore che esplica mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’Irap. Gli effetti pratici che ne conseguono sono legati al fatto che d’ora in poi dovranno essere accertate le mansioni svolte dal collaboratore sia sulla base delle risultanze del contratto sia sulla base dell’attività dallo stesso effettivamente svolta.

La Cassazione appoggia la tesi dell’avocato con un solo dipendente

Sul concetto di autonoma organizzazione, quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP, era infatti sorto un contrasto giurisprudenziale.

Da una parte, infatti, c’erano le stesse Sezioni Unite con alcune sentenze del 2016 che hanno negato la possibilità di dimostrare l’assenza dell’autonoma organizzazione, ritenendo che la presenza anche di un solo dipendente o addetto a mansioni generiche part-time, determinasse l’assoggettamento all’imposta. Dall’altra parte, invece, c’era l’orientamento minoritario maggiormente condivisibile che riteneva che al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione è opportuno accertare se l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente è idonea a potenziare l’attività produttiva.

Protagonista della vicenda oggetto della sentenza sopracitata è stato un avvocato dinanzi la Commissione Tributaria Regionale che si è visto accolto il diritto al rimborso dell’IRAP che aveva versato dal 2000 al 2004. Nel dettaglio la CTR ha ritenuto che lo stesso non potesse esser assoggettato ad IRAP proprio a causa della presenza minima di collaborazione e di strumenti che escludevano quindi un’autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate con ricorso in Corte di Cassazione ha invece sottolineato come per lo stesso art. 2, D.Lgs. n. 446/97, l’autonoma organizzazione ricorre ove il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, assumendo anche un solo dipendente. La parola quindi è passata alla Sezioni Unite che non hanno però accolto ricorso dell’Agenzia.

Le motivazione: mansioni generiche, no assoggettamento ad IRAP

Le Sezioni Unite hanno evidenziato come l’autonoma organizzazione presuppone sempre un insieme di elementi che pongono il professionista o la società in una condizione assai più favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovato magari senza dell’aiuto del collaboratore. Ne consegue che il collaboratore deve svolgere mansioni che effettivamente potenziano e migliorano l’attività del contribuente professionista o società.

Viceversa un contributo mediato o generico, come quello che può dare una segretaria, l’infermiere e l’addetto alla pulizia esclude dall’obbligo impositivo del pagamento dell’IRAP. Secondo gli Ermellini qualora il contribuente si avvale in modo non occasionale di manodopera o prestazioni lavorative di terzi che non si traducono in mansioni di segreteria o meramente esecutive, in tali casi il presupposto impositivo deve ritenersi sussistente. Stesso discorso vale se siano impiegati due collaboratori con tali caratteristiche a tempo pieno e quindi non part time. Per altre info di diritto potete premere il tasto segui accanto al nome.