Quando il contribuente riceve la notifica di una cartella di Equitalia e vuole contestarla, deve sapere che esistono dei precisi termini di decadenza entro cui esercitare tale potere. Inoltre occorre ricordare che la contestazione contro la cartella di pagamento può avvenire solo per “vizi propri” della stessa e non per vizi dell’atto presupposto. Inoltre non tutti i motivi di contestazione possono assicurare l’accoglimento del ricorso. Ecco perché è sempre bene esaminare con il massimo scrupolo se esistono dei profili di illegittimità a cui aggrapparsi al momento dell’impugnazione.

In questo articolo vedremo quindi quali sono i termini e i motivi per l’impugnazione.

Ed a proposito dei termini di impugnazione, il Giudice di Pace di Catania con sentenza n. 336/2016 ha chiarito che il termine per il ricorso contro le cartelle di Equitalia notificate per multe stradali non pagate è sempre di 30 giorni. Il ricorso va inoltre proposto al giudice di Pace. Qualora invece oggetto della cartella sono i tributi il termine è di 60 giorni per il ricorso e il giudice competente è la Commissione Tributaria Provinciale. Se viceversa oggetto della cartella sono contributi dovuti all’Inps o all’Inail il termine di impugnazione è di 40 giorni. Laddove dove non sia rispettata tale scadenza la cartella diventa non più impugnabile e quindi definitiva.

Se invece è stato già avviato un pignoramento, il contribuente che vuole opporsi ai vizi formali dello stesso, può farlo entro 20 giorni.

Conseguenze del mancato pagamento

Le conseguenze per chi decide di non saldare il debito della cartella sono l’applicazione di una delle 2 misure cautelari più conosciute ovvero: l’ipoteca o il fermo amministrativo.

Ricordiamo infatti che il fermo auto scatta dopo la notifica del preavviso e al successivo decorso di 30 giorni. L’auto sottoposta a fermo non può circolare ma può essere venduta.

Un altro effetto legato alla pendenza di un debito riguarda la possibilità che se le PA e alcune società devono erogare il pagamento di un importo sopra ai 10.000 euro, procederanno sempre prima a verificare, se il beneficiario è debitore di una cartella di pagamento.

Può essere quindi bloccato il pagamento in favore del debitore. La notifica della cartella esattoriale presuppone sempre che il contribuente non abbia pagato la multa o il tributo entro i 60 giorni previsti dalla legge cosi’. In tali casi l’importo viene iscritto a ruolo e il contribuente perde il potere di impugnazione ma solo sulla multa o sul tributo.

Quali i motivi di contestazione della cartella?

Non è possibile proporre le stesse eccezioni previste le multe anche contro le cartelle esattoriali. E’ invece possibile contestare la cartella esclusivamente per errori nella compilazione della stessa. I vizi propri della cartella di pagamento possono essere:

  • la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme
  • il difetto di notifica, nel caso in cui il contribuente non ha mai ricevuto l’atto prodromico dell’ente titolare del credito. Un altro possibile motivo di contestazione è quello sulla mancata comunicazione del deposito della busta alla casa comunale o la notifica ad un soggetto diverso dal destinatario. Allo stesso modo può comportare la nullità della notifica anche la mancata menzione nella relata di notifica da parte del messo notificatore di aver tentato la notifica in altri luoghi diversi dalla residenza, effettuando le relative attività per ricercare il destinatario del plico
  • incompleta o inesatta indicazione dei termini per proporre ricorso al giudice
  • la mancata menzione del responsabile del procedimento
  • l’insufficiente o la mancata motivazione della cartella la mancanza di pagine che dovevano comporre la cartella di pagamento la carente spiegazione sulle modalità di calcolo di aggio e interessi, ecc.

Le notifiche infine possono inoltre essere effettuate solo attraverso il servizio di Poste Italiane e non con le poste private e solo tramite PEC nei confronti dei professionisti, imprese e società.