L’Agenzia delle Entrate può effettuare una serie di controlli sulla situazione economica dei contribuenti, avendo accesso a molte loro informazioni. In questo senso gli strumenti di cui l’Agenzia delle Entrate si serve per determinare il reddito dei contribuenti possono consistere in:

  • un accertamento analitico: in relazione alle singole componenti di reddito;
  • in un accertamento sintetico: il cosiddetto redditometro in base alla disponibilità degli elementi indicativi di capacità contributiva differenziati in relazione al nucleo familiare, e all’area territoriale di appartenenza (cosiddetti indici di capacità di spesa);
  • in un accertamento analitico-induttivo (sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti o degli studi di settore);
  • in un accertamento induttivo-extracontabile.

Da ricordare inoltre che i tempi di accertamento per IRPEF e Iva possono effettuarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione; il termine in caso di dichiarazione omessa o nulla è di 7 anni.

La Cassazione e il redditometro per gli acquisti a rate

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.14405/16 proprio a proposito dell’accertamento per redditometro ha sostenuto che anche l’acquisto di un bene di consistente valore pagato a rate può far scattare l’accertamento fiscale potendo risultare sospetto all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie infatti il contribuente aveva acquistano l’auto di lusso con rate di basso importo. L’agenzia delle Entrate, dopo aver provveduto ad un controllo della congruità dei redditi dichiarati dal contribuente, aveva emesso un avviso di accertamento sulla base del fatto che il reddito determinato in questo modo si discostava di almeno un 1/4 rispetto a quello dichiarato dal contribuente o per almeno due annualità.

Si è instaurato così un contraddittorio con il contribuente, con onere della prova a suo carico. Spetta infatti sempre allo stesso in tali casi spiegare all’Agenzia delle Entrate da quale fonte sono provenuti i soldi per l’acquisto del bene e dimostrare soprattutto come tale bene viene conservato.

Un onere della prova posto interamente a suo carico che lo spinge a difendersi con documentazione scritta proprio per non dover pagare maggiori sanzioni.

L’Agenzia fiscale, quando gli acquisti sono sproporzionati rispetto al reddito dichiarato attraverso degli indici di capacità di spesa, deduce il reddito effettivo presuntivamente. Nel caso di specie però, la Cassazione, benché il contribuente avesse dimostrato che l'acquisto era effettuato con un finanziamento, ha ritenuto non sufficientemente provato l’onere della prova a suo carico (cioè la fonte reddituale alla base dell’acquisto).

Tale decisione, benché isolata, porta a concludere che deve escludersi del tutto l’accertamento ove:

  • l’acquisto del bene sia stato effettuato con prestiti o donazioni di denaro da parte dei familiari;
  • se il maggior reddito è soggetto a ritenute alla fonte a titolo di imposta o costituito da redditi esenti da tassazione.

Come tutelarsi da un avviso di accertamento?

Accanto al potere del fisco di procedere all’accertamento del reddito effettuato con il “metodo sintetico”-redditometro o analitico, c'è sempre il potere del contribuente di difendersi contestando il relativo avviso. Il contribuente può infatti far valere l’invalidità (nullità) dell’avviso:

  • per mancanza di uno degli elementi essenziali (come la motivazione o la sottoscrizione);
  • per vizi relativi alla notificazione degli atti (es. la scadenza dei termini previsti a pena di decadenza);
  • quando l’agenzia fiscale in sede di contraddittorio amministrativo ritiene di non accogliere le difese presentate dal contribuente e non indica, nell’atto notificato al contribuente, le ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le sue difese;
  • per mancato instaurazione o rispetto del contraddittorio (es. per un avviso di accertamento emesso prima che siano trascorsi 60 giorni (nel caso di accessi e verifiche).