Nuova sentenza che potrebbe cambiare tanti processi tributari in corso.La giurisprudenza delle corti supreme continua a fare notizia con sentenze che cambiano gli orientamenti finora predominanti. Dopo la recente sentenza della cassazione che ha messo fine alla questione delle notifiche effettuate attraverso raccomandate a.r. consegnate dalle Poste, ora interviene una nuova sentenza in materia di prescrizione.

La prescrizione dipende dall'origine del debito

E' pacifico che la prescrizione per l'iscrizione a ruolo è differenziata a secondo dell'origine delle somme.

Si ricorda, ad esempio, la prescrizione triennale per il bollo auto e quella quinquennale per i contributi INPS.

Per quanto riguarda invece i debiti erariali vige la prescrizione decennale e quindi le somme dovute, ad esempio, per l'IRPEF si prescrivono entro 10 anni dalla data in cui andavano effettivamente versate. Diverso discorso invece vale per le sanzioni e gli interessi che si prescrivono in 5 anni.

La cartella di pagamento di Equitalia che viene notificata al contribuente contiene però sia l'importo dei tributi non versati che le sanzioni e gli interessi. Ma queste voci, dopo la sentenza della cassazione dovranno necessariamente seguire due binari separati.

Tasse e sanzioni seguono due binari separati

La notifica della cartella di pagamento di Equitalia si configura come atto interruttivo del termine prescrizionale. Nel caso di erariali, dal momento della notifica scattano quindi due cronometri prescrizionali separati: il primo decennale per i tributi, il secondo quinquennale per le sanzioni e gli interessi.

E' questa la conclusione cui è giunta laCorte di Cassazione con l'ordinanza n. 12715/2016.La questione riguardava una cartella di pagamento emessa nell'anno 2002 per tributi del 1995. Alla cartella del 2002, mai contestata o opposta, era seguito un avviso di pagamento notificato nel 2012. Il contribuente si era quindi opposto all'avviso di pagamentoeccependol'intervenuta prescrizione quinquennale limitatamente agli importi per sanzioni ed interessi.

La CTP aveva dato ragione al contribuente ma successivamente la CTR aveva ribaltatoil giudizio di primo grado. La questione è stata definitivamente risolta in Cassazione che ha ribadito che il termine decennale alle sanzioni ed agli interessi per diretta applicazione dell'art. 2953 è applicabile solo nel caso di sentenza passato in giudicato. La Corte dichiarando che la cartella di pagamento non èassimilabile ad una sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto la prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, validando, ovviamente, la pretesa erariale per i soli debiti erariali originari, il cui termine di prescrizione è invece decennale.

Si tratta di una sentenza rivoluzionaria poiché da oggi in poi, trascorsi i 5 anni ed in assenza diatti interruttivi della prescrizione, l'agente della riscossione non potrà più richiedere le somme per sanzioni ed interessi, somme che spesso superano addirittura il debito tributario originario.