L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha recapitato ai contribuenti già in possesso di processi verbali di constatazione, una lettera direttamente all’indirizzo PEC o per posta ordinaria. Si tratta di un invito ad esaminare la regolarità della propria posizione fiscale. Dopo la notifica della lettera, i professionisti e le aziende hanno 2 possibilità:

  • Decidere di regolarizzare errori e omissioni mediante il ravvedimento operoso, beneficiando così della riduzione delle sanzioni a 1/5 e degli interessi legali ( sono dello 0,20% annuo)
  • Opporsi in sede giudiziaria alle pretese racchiuse nell’avviso di accertamento.

Nel primo caso, anche grazie alle recenti riforme tributarie, si hanno dei vantaggi più o meno evidenti a seconda del ritardo accumulato nel pagamento.

Tale provvedimento infatti è affine anche ad altri provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate, che hanno in comune il fatto di voler favorire l’adempimento spontaneo del contribuente.Nel secondo caso invece si decide di citare in giudizio il Fisco disconoscendo quindi la pretesa tributaria.

Quali le sanzioni?

In particolare:

  • Ossia, entreo i 15 giorni successi alla scadenza, le sanzioni saranno pari allo 0,1% dell’imposta dovuta, per ogni giorno di ritardo. Si tratta del ravvedimento sprint;
  • Per un ritardo dal 15° al 30° giorno, le sanzioni corrispondono all’1,5% dell’imposta;
  • Dal 31° al 90° giorno di ritardo, si pagherà l’1,67% dell’imposta;
  • Dal 91° giorno di ritardo sino alla scadenza della presentazione della dichiarazione si paga il 3,75% dell’imposta ( ravvedimento annuale).

Riguardo al modello Unico 2016, per il calcolo della sanzione, si deve tenere a riferimento quale data di scadenza ordinaria il 16 giugno, il 7 luglio o nel caso di scadenza con maggiorazione dello 0,4%, il 16 luglio o il 22 agosto.Il ravvedimento operoso per omesso versamento (se non si è versato nulla) differisce da quello per insufficienti versamenti.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato infatti che se il contribuente effettua un versamento di imposta, deve precisare nell’F24 che parte del versamento è destinato alle sanzioni e quindi che si vuole avvalere del ravvedimento operoso. I contribuenti che non hannoversato il saldo 2015, o gli acconti 2016 hanno tempo fino al prossimo 4.10.2016 per mettersi in regola pagando la sanzione dell’1,67%.

Coloro che non hanno beneficiatodella proroga hanno invece tempo fino al 14.09.2016.

Provvedimenti in tema di debiti tributari

Occorre ricordare anche un’altra novità che ha invece interessato recentemente tutti i contribuenti che hanno debiti fiscali. Come sappiamo infatti con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge enti locali, notevoli agevolazioni sono state previste anche per chi è decaduto dal beneficio per non aver pagato alcune rate di dilazioni scadute con Equitalia e Agenzia delle Entrate.

È stato spostato al 20 ottobre infatti il termine per la presentazione della domanda di riammissione, a patto che l’importo interessato dalla nuova dilazione non superi i 60mila euro e i debiti devono risultare scaduti al 01.07.2016. Per la richiesta del nuovo beneficio è per fortuna necessaria solo una semplice istanza all’ente creditore o ad Equitalia che ha in carico l'iscrizione a ruolo. La dilazione può essere prorogata solamente una sola volta, fino a 72 mesi.

La decadenza è prevista per il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive. Si può essere ammessi al beneficio anche per dilazioni concesse prima del 22.10.2016 e per quelle concesse dopo a patto che il vecchio debito non pagato venga del tutto saldato.

Non si può beneficiare di tale dilazione se si tratta di somme, oggetto di segnalazione da parte di PA o di quelle che derivano da mediazione e conciliazione giudiziale. Per restare sempre aggiornati su tali argomenti potete premere il tasto Segui accanto al nome dell'autore.