La Legge di Stabilità 2016 ha previsto delle esenzioni per il pagamento dell’IMU e della TASI, legato alll’abitazione principale. In particolare sono state abolite l’IMU e la TASI sulle prime case e sulle varie pertinenze (tra cui box auto, cantine e tettoie). Per prima casa si intende l’immobile in cui il proprietario - possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

A tal proposito l’art. 13 co. 2, del Dl n.201/2011 dice anche qualcosa di più: è infatti possibile usufruire dei benefici fiscali sopramenzionati anche su due diversi immobili situati in comuni diversi, ma solo se le residenze dei coniugi sono poste in questi 2 comuni diversi.

I coniugi quindi non devono essere residenti nello stesso comune, altrimenti si perde il beneficio. E’ questa la regola generale su cui ha statuito anche la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con la recente sentenza n. 605/2/2016. La decisone prende in rassegna le ipotesi in cui spetta questo cosiddetto bonus prima casa.

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici tributari

I giudici della Commissione tributaria hanno quindi richiamato l’attenzione sull’art. 13 co. 2, del Dl 201/2011, evidenziando che i 2 coniugi devono avere fissato anche residenza abituale nelle abitazioni principali poste in Comuni diversi. Solo in tal modo possono beneficiare dell’esenzione IMU-TASI.

Non basta dunque che la moglie il marito trasferiscono la propria residenza nella casa di loro proprietà situata in una città differente, ma occorre che ci vivano abitualmente, dovendo la coppia di fatto stare lontana.

A detta dei giudici tributari se invece i componenti del nucleo familiare non hanno fissato la residenza in Comuni diversi, benché siano possessori di due immobili in diverse città, essi possono usufruire dell’esenzione da Tasi e Imu esclusivamente per un immobile. Anche il Ministero dell’Economia ha più volte sottolineato che moglie e marito possono fruire 2 volte del bonus prima casa, ma ognuno per la propria casa di proprietà.

Devono però sussistere due condizioni: oltre alla residenza anagrafica, ci deve essere anche la dimora abituale.

Quando si può decadere dal bonus ?

Lo stesso MEF nella circolare 3/DF del 2012 ha previsto che si decada dal bonus fiscale se la modifica della residenza abbia avuto uno scopo elusivo. In tal caso i principali effetti saranno la revoca del beneficio dell’esenzione e la richiesta da parte dell’Agenza delle Entrate della restituzione delle tasse non pagate per gli anni precedenti.

La valutazione da parte dell’agenzia delle Entrate verrà effettuata caso per caso e ha lo scopo di identificare quelle situazioni in cui il trasferimento della residenza risulti essere artificioso. Dunque si può rischiare di perdere il bonus laddove la motivazione addotte sulla scissione delle residenze non sia abbastanza convincente. Già in passato infatti l’Agenzia delle Entrate ha avviato degli accertamenti sulle seconde case di villeggiatura, dove c’è maggiore probabilità che vengano utilizzate come false residenze.