Ogni agente di riscossione e anche Equitalia devono rispettare dei limiti ben precisi qualora intendono iscrivere ipoteche su immobili, ciò per non causare grave pregiudizio nei confronti di colui che si trova a dover pagare un debito tributario. Ne consegue che non si può iscrivere ipoteca qualora l’importo complessivo del credito è sotto i 20 mila euro, se l’immobile su cui pende l’iscrizione dell’ipoteca è l’unico di proprietà del debitore,se questo ha ottenuto la rateazione e quindi se non è decaduto dal relativo beneficio. Per quanto riguarda gli interessi di mora, essi devono essere calcolati sul credito originario e non sull’intero debito iscritto a ruolo.

Il debitore quindi è sempre legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ove Equitalia non rispetta questi limiti. Ed è quello che è successo di recente in una vicenda finita sotto la lente d’ingrandimento della Corte di Cassazione a Sezione Unite. La storia giudiziaria, decisa con la sentenza n. 20426/2016, ha riguardato infatti un contribuente che ha proposto ricorso contro Equitalia chiedendo la cancellazione dell’ipoteca e di conseguenza la declaratoria d’illegittimità della stessa e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non. Da parte di Equitalia, fu rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario

Come fare l’azione per la richiesta di risarcimento e cancellazione?

I supremi giudici della Cassazione hanno fatto alcune precisazioni su chi deve adire il contribuente nel caso dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata sull’immobile del contribuente, se deve essere esperita dinanzi al giudice tributario o ordinario.

Gli Ermellini hanno precisato che è possibile adire il giudice tributario per chiedere di verificare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e l’ordine di cancellazione ove la pretesa tributaria è insussistente. Allo stesso tempo il doppio binario di giurisdizione tutela il contribuente specialmente allorquando deve chiedere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali per lesione di un diritto soggettivo al giudice ordinario, ove sia accertato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Tale accertamento, per l’insussistenza della pretesa tributaria infatti spetta al giudice tributario se i ruoli collegati all’ipoteca hanno ad oggetto solo tributi.

Quali i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale e morale?

Secondo i giudici tributari infatti Equitalia, se commette degli errori è tenuta a risarcisce i danni.

Per esempio anche nel caso in cui il debito sia sotto i 20 mila euro o l’iscrizione d’ipoteca non sia preceduta da una comunicazione preventiva notificata al debitore in modo formale con cui si dà almeno 30 giorni per presentare controdeduzioni, difese, osservazioni. In mancanza di tale comunicazione si determina una nullità dell’ipoteca per violazione del diritto del contribuente a partecipare al procedimento, poichè l'attività della P.A. deve svolgersi nei limiti imposti dalla legge e del 'neminem laedere'.

Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale dal creditore è legato inoltre alla prova di aver subito uno specifico danno economico o morale ( ad esempio all’immagine e all’identità) connesso alla violazione delle norme sull’esecuzione forzata. Prova che può basarsi anche su massime di esperienza comune.